Art. 325 
                    Indennizzo per le limitazioni 
 
  1. Ai proprietari  degli  immobili  assoggettati  alle  limitazioni
spetta  un  indennizzo  annuo  rapportato  al  doppio   del   reddito
dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati,  quali
valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. 
  2. Tale indennizzo e' stabilito in una meta' dei  predetti  redditi
per le limitazioni di cui a ciascuno dei commi 1  e  2  dell'articolo
321 e nell'intero reddito in  caso  di  concorso  di  limitazioni  di
entrambi i commi del citato articolo. 
  3. Per i terreni con preesistente destinazione edificatoria  e  non
suscettibili di altra utilizzazione e rendita  agraria,  l'indennizzo
annuo e' pari al doppio del reddito medio del fabbricato che  sarebbe
edificabile   in   assenza   della   limitazione.   La   destinazione
edificatoria si determina ai sensi dell'articolo 37 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  4. Se il fondo  e'  stato  concesso  prima  dell'imposizione  delle
limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario corrisponde a essi
parte dell'indennizzo, in  rapporto  al  danno  subito.  La  relativa
misura, se manca  l'accordo  fra  le  parti,  e'  determinata  da  un
collegio di tre arbitri, nominati uno dal proprietario,  l'altro  dal
conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso  di
mancato accordo, dal presidente del  tribunale  del  circondario.  Lo
stesso presidente procede  alla  nomina  dell'arbitro  non  designato
dalla parte. 
  5. La decisione del collegio  arbitrale,  se  non  e'  diversamente
stabilito dalle parti, e' suscettibile dei gravami  previsti  per  il
lodo arbitrale dal codice di procedura civile. 
  6. Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su
domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma  4,  diretta
al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo. 
  7. La sottoscrizione della domanda e' autenticata  dal  funzionario
competente a ricevere  la  domanda,  o  da  un  notaio,  cancelliere,
segretario comunale o altro funzionario incaricato  dal  sindaco.  La
domanda ha efficacia per tutto il periodo di validita' del decreto di
imposizione della  limitazione.  L'autorita'  militare  determina  le
eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a  modifiche  delle
condizioni di asservimento che possono sopravvenire  nel  quinquennio
di validita' del decreto. 
  8. Per il pagamento degli indennizzi il  cui  importo  annuale  non
superi la somma di euro 258,00 non e' richiesta altra documentazione. 
9. Il decreto di imposizione  delle  limitazioni  specifica  che  gli
indennizzi sono corrisposti a domanda degli aventi diritto. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese  note  con
le forme di pubblicita' di cui all'articolo 324. 
  11. A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei
registri immobiliari, gli uffici tavolari e le Agenzie del territorio
comunicano i dati necessari per la determinazione della misura  degli
indennizzi. 
  12.   La   determinazione   dell'indennizzo   effettuata   all'atto
dell'imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo  le  variazioni
derivanti dai coefficienti di  aggiornamento  dei  redditi  catastali
nonche' quanto previsto dal comma 7. 
  13. L'indennizzo e' corrisposto annualmente  per  la  durata  delle
limitazioni. 
  14.   E'   fatto   obbligo   al    proprietario    di    comunicare
all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene. 
  15. Per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture
di  credito  disposte  a  favore  dei  sindaci  dei  comuni  nel  cui
territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme
sulla contabilita' generale dello Stato. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 325: 
             - Il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita' - Testo A), pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  16
          agosto 2001, n. 189, e' il seguente: 
             «Art. 37 (Determinazione  dell'indennita'  nel  caso  di
          esproprio di un'area edificabile).  -  1.  L'indennita'  di
          espropriazione di un'area edificabile e' determinata  nella
          misura   pari   al   valore   venale   del   bene.   Quando
          l'espropriazione e' finalizzata ad  attuare  interventi  di
          riforma economico-sociale, l'indennita' e' ridotta  del  25
          per cento. 
             2. Nei casi  in  cui  e'  stato  concluso  l'accordo  di
          cessione, o quando esso non e' stato concluso per fatto non
          imputabile all'espropriato ovvero perche' a questi e' stata
          offerta  un'indennita'   provvisoria   che,   attualizzata,
          risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in
          via definitiva, l'indennita' e' aumentata del 10 per cento. 
          (L). 
             3. Ai soli fini dell'applicabilita'  delle  disposizioni
          della presente  sezione,  si  considerano  le  possibilita'
          legali ed effettive di edificazione, esistenti  al  momento
          dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo  di
          cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni
          realizzate abusivamente. 
             4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1,  non
          sussistono le possibilita' legali  di  edificazione  quando
          l'area e' sottoposta  ad  un  vincolo  di  inedificabilita'
          assoluta in base alla normativa statale o regionale o  alle
          previsioni  di  qualsiasi  atto  di  programmazione  o   di
          pianificazione  del  territorio,  ivi  compresi  il   piano
          paesistico, il piano del parco,  il  piano  di  bacino,  il
          piano regolatore generale, il programma  di  fabbricazione,
          il piano attuativo di iniziativa pubblica o  privata  anche
          per  una  parte  limitata  del  territorio   comunale   per
          finalita'  di  edilizia  residenziale  o  di   investimenti
          produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi  altro  piano  o
          provvedimento che  abbia  precluso  il  rilascio  di  atti,
          comunque denominati,  abilitativi  della  realizzazione  di
          edifici o manufatti di natura privata. 
             5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilita'
          di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare
          con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. 
             6. Fino alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di  cui  al  comma  5,  si  verifica   se   sussistano   le
          possibilita'  effettive  di  edificazione,   valutando   le
          caratteristiche oggettive dell'area. 
             7. L'indennita' e' ridotta ad un importo pari al  valore
          indicato nell'ultima dichiarazione  o  denuncia  presentata
          dall'espropriato  ai  fini  dell'imposta   comunale   sugli
          immobili prima della determinazione formale dell'indennita'
          nei modi stabiliti dall'art. 20,  comma  3,  dall'art.  22,
          comma 1, e dall'art. 22-bis qualora  il  valore  dichiarato
          risulti contrastante con la normativa vigente ed  inferiore
          all'indennita' di espropriazione come determinata  in  base
          ai commi precedenti. 
             8. Se per il bene negli  ultimi  cinque  anni  e'  stata
          pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in
          misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennita',  la
          differenza      e'      corrisposta       dall'espropriante
          all'espropriato. 
             9. Qualora l'area edificabile  sia  utilizzata  a  scopi
          agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto  anche
          una indennita' pari al valore agricolo medio corrispondente
          al tipo di  coltura  effettivamente  praticato.  La  stessa
          indennita'  spetta  al  fittavolo,   al   mezzadro   o   al
          compartecipante  che,  per  effetto  della  procedura,  sia
          costretto ad abbandonare in  tutto  o  in  parte  il  fondo
          direttamente coltivato,  da  almeno  un  anno,  col  lavoro
          proprio e di quello dei familiari.».