Art. 327
       Modifiche alle proprieta' private e relativo indennizzo

1.   L'amministrazione   militare,  all'atto  dell'imposizione  delle
limitazioni,    ha   facolta'   di   modificare,   nelle   proprieta'
assoggettate,  lo  stato  delle  cose  che  contrasti con le esigenze
militari.
2.  Tali  modificazioni danno diritto a indennizzo che e' determinato
con  i  criteri  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.
 
          Nota all'art. 327:
             -  Per  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8
          giugno 2001, n. 327, si vedano le note all'articolo 270.