Art. 328 Deroghe alle limitazioni 1. Il Comandante territoriale puo', su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non e' soggetto a particolari formalita'. 2. Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, l'atto e' sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato. 3. La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in vigore anche solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell'articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al comma 2 dell'articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo. 4. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo. 5. Il Comandante territoriale ne da' notizia all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi gia' registrati.