Art. 328
                      Deroghe alle limitazioni

1.  Il  Comandante territoriale puo', su richiesta degli interessati,
autorizzare  che  sui  fondi  siano  eseguite  opere  in  deroga alle
limitazioni imposte. L'atto non e' soggetto a particolari formalita'.
2. Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa
una   riduzione   dell'indennizzo,   l'atto   e'   sottoscritto   per
accettazione da parte dell'interessato.
3.  La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in
vigore  anche  solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2
dell'articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al
comma  2  dell'articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno
della ipotesi di cumulo.
4. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo.
5. Il Comandante territoriale ne da' notizia all'Ufficio centrale del
bilancio   presso  il  Ministero  della  difesa  per  le  conseguenti
variazioni  degli  impegni  di  spesa  provvisori  o  definitivi gia'
registrati.