Art. 329
                        Contributo ai comuni

1.  Ai  comuni  il  cui  territorio  e' assoggettato alle limitazioni
previste  dall'articolo  321  e'  dovuto  un contributo annuo pari al
cinquanta  per  cento  dell'ammontare  complessivo  degli  indennizzi
spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.
2.  Il contributo ai comuni e' annualmente erogato, indipendentemente
dalla presentazione delle domande di indennizzo.
3.  Il  contributo  e'  erogato  in  base alle limitazioni risultanti
gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.