Art. 332
Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni
                              militari

1.   Per   il  tempo  strettamente  necessario  allo  svolgimento  di
esercitazioni,  il  Comandante territoriale puo' disporre, per motivi
di pubblica incolumita', lo sgombero e l'occupazione di immobili e il
divieto  di  accedervi,  lo  sgombero  di  specchi  d'acqua interni e
marini, e imporre limitazioni alla circolazione stradale.
2.  I  relativi  provvedimenti  sono  comunicati almeno trenta giorni
prima  al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati
e  al comitato misto paritetico. Se le esercitazioni interessano aree
ricadenti  in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli
uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.
3.  Nei casi di urgente necessita', gli sgomberi, le occupazioni e le
limitazioni  di  cui  al comma 1 possono essere disposte, con effetto
immediato,  dal comandante di corpo, che provvede sollecitamente alle
comunicazioni di cui al comma 2.
4.   Detti  provvedimenti  sono  resi  pubblici  mediante  affissione
all'albo  pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali
in luoghi pubblici di normale frequentazione.
5.  Al  pagamento  degli  indennizzi  per  tutti  gli  sgomberi  e le
occupazioni di cui al comma 1 nonche' per eventuali danni si provvede
con le modalita' previste dal comma 15 dell'articolo 325.
6.  La  misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti e' pari al
salario  corrente;  per  i  lavoratori  autonomi  e'  rapportata alla
retribuzione  spettante  ai  lavoratori  dipendenti  con  qualifica o
specializzazione corrispondente o affine.