Art. 333 Autorizzazioni dell'autorita' militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole 1. Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavita' sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale. 2. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale. 3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l'uso delle grotte, gallerie e altre cavita' sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non puo' aver luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale. 4. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non e' richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformita' dei piani stessi. 5. Per i progetti delle opere stradali intercomunali e' sentita l'autorita' militare, che esprime il proprio parere nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale a parere favorevole. 6. Se le esigenze della difesa lo consentono, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono direttamente o indirettamente interessate a opere o installazioni di difesa. 7. Sono comuni militarmente importanti: a) provincia di Udine: Paluzza - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Chiusaforte -Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto; b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio - Monfalcone; c) provincia di Trieste: Trieste. 8. Sono comuni costieri militarmente importanti: a) provincia di Venezia: Venezia; b) provincia di Ancona: Ancona; c) provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere - Lerici -Ameglia; d) provincia di Livorno: Portoferraio; e) provincia di Latina: Gaeta; f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli; g) provincia di Taranto: Taranto; h) provincia di Brindisi: Brindisi; i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa; l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa; m) provincia di Messina: Messina; n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli; o) provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria; p) provincia di Cagliari: Cagliari; q) provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara). 9. L'autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle seguenti zone costiere e isole: a) da San Remo ad Alassio; b) da Punta Mesco alla foce del Magra; c) da Sperlonga a Gaeta; d) da Capo Miseno a Punta Campanella; e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito; f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto; g) da Punta Penne a Punta della Contessa; h) da Numana a Falconara; i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco; l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia; m) da Capo Ferro a Capo Testa; n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara; o) isole Palmaria e Tino; p) arcipelago Toscano; q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico); r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa; s) isole Tavolara e Asinara; t) arcipelago de La Maddalena.