Art. 336
                              Sanzioni

1.   Le   violazioni  del  presente  titolo,  escluse  le  violazioni
dell'articolo  335,  sempre  che il fatto non costituisce reato, sono
soggette  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro non inferiore a euro 52,00 e non superiore a euro 516,00.
2.  La sanzione amministrativa e' inflitta previa contestazione della
violazione  e  se  il  trasgressore non ha ottemperato alla diffida a
cessare la violazione.
3.  Competente  a  provvedere alla diffida, a determinare la misura e
ingiungere   il   pagamento   della  sanzione  amministrativa  e'  il
Comandante  territoriale.  Il procedimento e le eventuali opposizioni
sono  regolati  dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689, in quanto
applicabile.
4.  L'autorita'  militare puo' ordinare al trasgressore di compiere a
proprie  spese  il  ripristino.  Se  il  trasgressore  non  ottempera
all'ordine  di  ripristino  nel  termine  assegnatogli,  o in caso di
assoluta urgenza, l'autorita' militare provvede d'ufficio addebitando
le relative spese al trasgressore.
 
          Nota all'art. 336:
             -  La  legge  24  novembre  1981,  n.  689 (Modifiche al
          sistema  penale)  e'  pubblicata  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329.