Art. 339 Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano 1. Le disposizioni del capo II del presente titolo non si applicano per i comuni della provincia di Bolzano elencati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvede con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 339: - Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1974, n. 223, e' il seguente: «Art. 22. - Con l'entrata in vigore del presente decreto la legge 1° giugno 1931, n. 886 e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge stessa per tutto il territorio nazionale, si applica nella provincia di Bolzano al territorio dei seguenti comuni: Curon, Malles, Senale, Moso, Racines, Vipiteno, Brennero, Val di Vizze, Campo Trens, Selva Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Rasun Anterselva, Valle Casies, Monguelfo, Valdaora, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto. Nel predetto territorio con l'entrata in vigore della legge provinciale che approva il piano territoriale di coordinamento o con l'entrata in vigore dei piani urbanistici comunali approvati dalla giunta provinciale previo parere favorevole, nei limiti di competenza, espresso entro termine stabilito con legge provinciale e comunque non inferiore a 90 giorni dal rappresentante regionale dell'autorita' militare, i lavori stradali, salvo quanto disposto dal comma successivo, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni di cui al comma quarto dell'art. 3 della legge 1° giugno 1931, n. 886 , previsti dai piani stessi, non sono piu' sottoposti all'autorizzazione dell'autorita' militare. Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorita' militare, che dovra' esprimere il suo parere entro 90 giorni. Qualora tale autorita' non si pronunci entro i termini indicati nei commi precedenti la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.». - Il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301, e' il seguente: «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».