Art. 340 Disciplina speciale per taluni comuni della provincia di Bolzano 1. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano elencati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nei limiti in tale articolo 22 stabiliti, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti. 2. Nei comuni di cui al comma 1 sono soggette alle limitazioni stabilite nel presente capo tutte le proprieta' fondiarie.
Nota all'art. 340: - Per l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, si vedano le note all'articolo 339.