Art. 340
  Disciplina speciale per taluni comuni della provincia di Bolzano

1.   Nei   comuni   della  provincia  autonoma  di  Bolzano  elencati
nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974,  n.  381,  e  nei  limiti  in  tale  articolo  22 stabiliti, si
applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
2.  Nei  comuni  di  cui  al  comma  1 sono soggette alle limitazioni
stabilite nel presente capo tutte le proprieta' fondiarie.
 
          Nota all'art. 340:
             -  Per  l'articolo  22  del decreto del Presidente della
          Repubblica  22  marzo  1974,  n.  381,  si  vedano  le note
          all'articolo 339.