Art. 343
                        Ordini di demolizione

1.  E'  sempre  in  facolta'  dell'autorita'  militare  ordinare, per
sopraggiunte  esigenze  di  pubblico  interesse, la demolizione delle
costruzioni,  che esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di
opere  di  difesa  con  la  costituzione delle occorrenti servitu' di
accesso.  La misura delle indennita' per tali provvedimenti dovute ai
proprietari  e'  determinata  con i criteri stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2.  Per  quanto  concerne  le  opere di bonifica e quelle idraulico -
forestali,  le  demolizioni  delle  costruzioni  sono ordinate previo
concerto  con  il  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e
forestali.
 
          Nota agli articoli 343 e 347:
             -  Per  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8
          giugno 2001, n. 327, si vedano le note all'articolo 270.