Art. 350 Sanzioni 1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a quelle emanate in base a esso dalle autorita' competenti sono punite con l'ammenda da euro 52,00 a euro 516,00 e, nei casi piu' gravi, con l'arresto fino a sei mesi. 2. Inoltre l'autorita' militare puo' disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.