Art. 350 
                              Sanzioni 
 
1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a  quelle
emanate in base a esso dalle autorita'  competenti  sono  punite  con
l'ammenda da euro 52,00 a euro 516,00 e, nei  casi  piu'  gravi,  con
l'arresto fino a sei mesi. 
2. Inoltre l'autorita'  militare  puo'  disporre  che,  a  spese  del
contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.