Art. 351
                        Rinvio ad altre fonti

1. E' fatto salvo quanto previsto:
a)  dall'articolo  5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b)  dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.  286,  recante  il  testo  unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero.
 
          Note all'art. 351:
             -  Il  testo  del  comma  4, lettera b), dell'art. 5 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380   (Testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in  materia  edilizia. (Testo A), pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 20
          ottobre 2001, n. 245, e' il seguente:
             «4.  L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai
          fini   dell'acquisizione,   anche  mediante  conferenza  di
          servizi   ai  sensi  degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,
          14-quater  della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
          assenso,  comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della
          realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
          assensi rientrano, in particolare:
              a) (omissis);
              b)   l'assenso  dell'amministrazione  militare  per  le
          costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
          difesa  dello  Stato  o  a  stabilimenti  militari,  di cui
          all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898; ».
             -   Il  testo  del  comma  6  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione  dello  straniero), pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto
          1998, n. 191, e' il seguente:
             «6.  Salvo  quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
          Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
          o  in localita' che comunque interessano la difesa militare
          dello  Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
          mezzo  della  autorita'  locale di pubblica sicurezza o col
          mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
          al  divieto,  possono  essere  allontanati  per mezzo della
          forza pubblica.».