Art. 355 
          Valorizzazione ambientale degli immobili militari 
 
1. Il Ministero della  difesa,  nel  rispetto  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  allo  scopo  di  soddisfare   le   proprie   esigenze
energetiche,  nonche'  per   conseguire   significative   misure   di
contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle
aree interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, affidare  in
concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o  in
parte, i siti militari,  le  infrastrutture  e  i  beni  del  demanio
militare o a qualunque titolo in  uso  o  in  dotazione  all'Esercito
italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare  e  all'Arma
dei carabinieri, con la finalita' di installare  impianti  energetici
destinati  al  miglioramento   del   quadro   di   approvvigionamento
strategico dell'energia, della  sicurezza  e  dell'affidabilita'  del
sistema,  nonche'  della  flessibilita'  e   della   diversificazione
dell'offerta, nel quadro degli obiettivi  comunitari  in  materia  di
energia e ambiente.  Resta  ferma  l'appartenenza  al  demanio  dello
Stato. 
2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni  immobili
individuati  ai   sensi   dell'articolo   27,   comma   13-ter,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 307, comma 2. 
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di  concerto
con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  sentita  la  regione
interessata, nel rispetto dei principi e con  le  modalita'  previsti
dal codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
anche  con  particolare  riferimento  all'articolo  17  del  medesimo
codice,  e  successive  modificazioni,  puo'  stipulare  accordi  con
imprese  a  partecipazione  pubblica  o  private.  All'accordo   sono
allegati un progetto preliminare e uno studio di  impatto  ambientale
che attesti la  conformita'  del  progetto  medesimo  alla  normativa
vigente in materia di ambiente. 
4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del  progetto
preliminare al Ministero della difesa e al Ministero  dello  sviluppo
economico, presenta al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  ovvero   alla   regione   territorialmente
competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale,  ovvero
per  la  verifica  di  assoggettabilita'  a  valutazione  di  impatto
ambientale, se previste dalla normativa vigente. 
5. Il  Ministero  della  difesa,  quale  amministrazione  procedente,
convoca una conferenza di servizi per  l'acquisizione  delle  intese,
dei concerti, dei nulla osta  o  degli  assensi  comunque  denominati
delle altre amministrazioni, che svolge i propri  lavori  secondo  le
modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento  alle
disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di  valutazione
di impatto ambientale. Restano  ferme  le  competenze  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della
conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme  di  settore  e
dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, se previsto, e'  reso  in  base  alla  normativa
vigente. 
6. La determinazione finale della conferenza di  servizi  di  cui  al
comma  6   costituisce   provvedimento   unico   di   autorizzazione,
concessione, atto amministrativo, parere o atto di  assenso  comunque
denominato. 
7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1,
puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti  rinnovabili
del servizio di scambio sul  posto  dell'energia  elettrica  prodotta
secondo le modalita' di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge
23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a  200
kW. 
 
          Note all'art. 355:
             -  Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          vedano le note all'articolo 230.
             - Il testo dell'art. 27, comma 13-ter, del decreto-legge
          30   settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni  urgenti  per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24  novembre  2003,  n.  326,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 2 ottobre 2003, n.
          229, e' il seguente:
             «13-ter.  In  sede  di prima applicazione dei commi 13 e
          13-bis,  con  decreti  adottati ai sensi del medesimo comma
          13-bis sono individuati:
              a  )  entro  il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un
          valore  complessivo  pari  a  1.000  milioni  di  euro,  da
          consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;
              b  )  entro  il  31  luglio 2007, beni immobili, per un
          valore  complessivo  pari  a  1.000  milioni  di  euro,  da
          consegnare  all'Agenzia  del  demanio  entro il 31 dicembre
          2007.  Entro  il  31 luglio 2008 il Ministero della difesa,
          sentita  l'Agenzia  del  demanio,  adotta  un  programma di
          razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento
          del  patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il
          processo   di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica
          previsto  dalla  legislazione  nazionale  e regionale, allo
          scopo  di  favorirne  la riallocazione in aree maggiormente
          funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti,
          e  individua  entro  il  31  dicembre  2008,  con le stesse
          modalita'  indicate  nel  primo  periodo, immobili non piu'
          utilizzati   per  finalita'  istituzionali,  da  consegnare
          all'Agenzia  del  demanio  ad  avvenuto completamento delle
          procedure  di  riallocazione concernenti i programmi di cui
          ai commi 13- ter e 13- ter .1.».
             -  Il  testo  dell'art.  17  del  decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
          a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
          2004/17/CE   e   2004/18/CE),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del 2 maggio 2006, n.
          100, e' il seguente:
             «Art.  17 (Contratti segretati o che esigono particolari
          misure  di  sicurezza).  -  1.  Le  opere,  i  servizi e le
          forniture  destinati  ad  attivita'  della  Banca d'Italia,
          delle  forze  armate  o  dei corpi di polizia per la difesa
          della   Nazione   o  per  i  compiti  di  istituto  nonche'
          dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione
          finanziaria   relativamente   alla   gestione  del  sistema
          informativo  della  fiscalita',  o  ad attivita' degli enti
          aggiudicatori  di  cui alla parte III, nei casi in cui sono
          richieste  misure  speciali di sicurezza o di segretezza in
          conformita'  a  disposizioni  legislative,  regolamentari e
          amministrative  vigenti  o  quando  lo  esiga la protezione
          degli  interessi  essenziali  della  sicurezza dello Stato,
          possono   essere   eseguiti  in  deroga  alle  disposizioni
          relative  alla  pubblicita'  delle procedure di affidamento
          dei  contratti  pubblici, nel rispetto delle previsioni del
          presente articolo.
             2.  Le  amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
          provvedimento  motivato,  le  opere, servizi e forniture da
          considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio
          1941,  n.  1161  e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di
          altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure
          di sicurezza».
             3.  I  contratti sono eseguiti da operatori economici in
          possesso,  oltre  che  dei  requisiti previsti dal presente
          codice, dell'abilitazione di sicurezza.
             4.  L'affidamento  dei  contratti  dichiarati  segreti o
          eseguibili  con speciali misure di sicurezza avviene previo
          esperimento  di  gara  informale a cui sono invitati almeno
          cinque  operatori  economici,  se sussistono in tale numero
          soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto
          e  sempre  che  la  negoziazione  con  piu' di un operatore
          economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
             5.  L'operatore  economico  invitato  puo' richiedere di
          essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di
          un  raggruppamento  temporaneo,  del  quale deve indicare i
          componenti.  La  stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
          entro  i  successivi  dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi
          sull'istanza;  la  mancata  risposta nel termine equivale a
          diniego di autorizzazione.
             6.  Gli  incaricati della progettazione, della direzione
          dell'esecuzione    e    del   collaudo,   qualora   esterni
          all'amministrazione,     devono    essere    in    possesso
          dell'abilitazione di sicurezza.
             7.  I  contratti  di  cui  al presente articolo posti in
          essere   da   amministrazioni   statali   sono   sottoposti
          esclusivamente  al  controllo  successivo  della  Corte dei
          conti,  la  quale  si pronuncia altresi' sulla regolarita',
          sulla   correttezza   e   sull'efficacia   della  gestione.
          Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
          il   30   giugno  di  ciascun  anno  in  una  relazione  al
          Parlamento.
             8. (abrogato)».
             -  Il testo degli articoli da 14 a 14-quater della legge
          7   agosto   1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti   amministrativi),   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
             «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  -  1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
             2.  La  conferenza  di  servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
             3.  La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
             4.  Quando  l'attivita'  del  privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
             5.  In  caso  di  affidamento  di  concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
             5-bis.  Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
             «Art.  14-bis  (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
          La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
          di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
          beni  e  servizi,  su  motivata richiesta dell'interessato,
          documentata,  in assenza di un progetto preliminare, da uno
          studio  di  fattibilita',  prima della presentazione di una
          istanza  o di un progetto definitivi, al fine di verificare
          quali   siano   le   condizioni  per  ottenere,  alla  loro
          presentazione,  i  necessari atti di consenso. In tale caso
          la  conferenza  si pronuncia entro trenta giorni dalla data
          della  richiesta  e  i  relativi  costi  sono  a carico del
          richiedente.
             2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e
          di  interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime
          sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le
          condizioni   per  ottenere,  sul  progetto  definitivo,  le
          intese,  i  pareri,  le  concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita',  si pronunciano, per quanto riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano, sulla base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
          amministrazioni  indicano,  entro quarantacinque giorni, le
          condizioni  e  gli elementi necessari per ottenere, in sede
          di  presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti di
          consenso.
             3.  Nel  caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
             3-bis.  Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare  da  una  amministrazione  preposta alla tutela
          ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del  patrimonio
          storico-artistico,    della   salute   o   della   pubblica
          incolumita',  con riferimento alle opere interregionali, e'
          sottoposto  alla  disciplina di cui all'articolo 14-quater,
          comma 3.
             4.  Nei  casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
             5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del
          procedimento  trasmette alle amministrazioni interessate il
          progetto  definitivo,  redatto  sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.».
             «Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). - 01.
          La  prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
          entro  quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di  particolare
          complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta giorni dalla
          data di indizione.
             1.  La  conferenza  di  servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
             2. La convocazione della prima riunione della conferenza
          di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
          anche  per  via  telematica  o  informatica,  almeno cinque
          giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque
          giorni,  le  amministrazioni  convocate possono richiedere,
          qualora   impossibilitate  a  partecipare,  l'effettuazione
          della   riunione   in  una  diversa  data;  in  tale  caso,
          l'amministrazione   procedente  concorda  una  nuova  data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
             2-bis.  Alla  conferenza di servizi di cui agli articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto  dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli stessi
          partecipano senza diritto di voto.
             2-ter.   Alla   conferenza  possono  partecipare,  senza
          diritto  di  voto,  i concessionari e i gestori di pubblici
          servizi,  nel  caso in cui il procedimento amministrativo o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero   abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla  loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e  con  congruo  anticipo, comunicazione della convocazione
          della   conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza  possono
          partecipare    inoltre,   senza   diritto   di   voto,   le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione.
             3.  Nella  prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi  dell'articolo  14-bis,  le  amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
          presente articolo.
             4.  Nei  casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
             5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai  quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
          di  cui  agli  articoli  16,  comma  3,  e  17, comma 2, si
          applicano  alle  sole  amministrazioni preposte alla tutela
          della  salute  ,  del  patrimonio storico-artistico e della
          pubblica incolumita'.
             6.   Ogni   amministrazione   convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
             6-bis.  All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
             7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la
          volonta' dell'amministrazione rappresentata.
             8.  In  sede  di  conferenza  di  servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
             9.  Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva  di  cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
          effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla osta o
          atto  di  assenso  comunque  denominato di competenza delle
          amministrazioni   partecipanti,   o   comunque  invitate  a
          partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
             10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte
          a  VIA  e'  pubblicato,  a  cura del proponente, unitamente
          all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
          nel  Bollettino  regionale in caso di VIA regionale e in un
          quotidiano   a   diffusione  nazionale.  Dalla  data  della
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
          per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
          dei soggetti interessati.».
             «Art.  14-quater  (Effetti  del  dissenso espresso nella
          conferenza  di  servizi).  -  1.  Il dissenso di uno o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
             2. abrogato.
             3.    Se   il   motivato   dissenso   e'   espresso   da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica    incolumita',    la    decisione    e'   rimessa
          dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
              a  ) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
          amministrazioni statali;
              b  )  alla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
          in  caso  di  dissenso tra un'amministrazione statale e una
          regionale o tra piu' amministrazioni regionali;
              c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, in caso di
          dissenso  tra  un'amministrazione  statale o regionale e un
          ente   locale   o  tra  piu'  enti  locali.  Verificata  la
          completezza    della   documentazione   inviata   ai   fini
          istruttori,  la  decisione  e' assunta entro trenta giorni,
          salvo  che  il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
          Conferenza  Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata,
          valutata   la   complessita'  dell'istruttoria,  decida  di
          prorogare   tale  termine  per  un  ulteriore  periodo  non
          superiore a sessanta giorni.
             3-bis.  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso  da una
          regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
          propria   competenza,   la  determinazione  sostitutiva  e'
          rimessa   dall'amministrazione   procedente,   entro  dieci
          giorni:
              a ) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte
          tra  un'amministrazione  statale  e  una  regionale  o  tra
          amministrazioni regionali;
              b  ) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra
          una   regione  o  provincia  autonoma  e  un  ente  locale.
          Verificata  la  completezza della documentazione inviata ai
          fini  istruttori,  la  decisione  e'  assunta  entro trenta
          giorni,   salvo   che   il   Presidente   della  Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
             3-ter.  Se  entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
          Conferenza  Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata non
          provvede,  la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
          affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
          assume  la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
          giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
          competenza  statale  ai  sensi  dell'articolo  117, secondo
          comma,   e   dell'articolo  118  della  Costituzione,  alla
          competente  Giunta  regionale ovvero alle competenti Giunte
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che
          assumono   la  determinazione  sostitutiva  nei  successivi
          trenta  giorni;  qualora  la  Giunta regionale non provveda
          entro  il  termine  predetto,  la  decisione  e' rimessa al
          Consiglio  dei Ministri, che delibera con la partecipazione
          dei Presidenti delle regioni interessate.
             3-quater.   In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
          regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
          in  cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato, con
          propria  legge,  intese per la composizione del dissenso ai
          sensi  dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,
          anche   attraverso   l'individuazione   di   organi  comuni
          competenti  in  via  generale ad assumere la determinazione
          sostitutiva in caso di dissenso.
             3-quinquies.   Restano   ferme   le  attribuzioni  e  le
          prerogative  riconosciute alle regioni a statuto speciale e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
             4. (abrogato).
             5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in
          caso   di   provvedimento   negativo   trova   applicazione
          l'articolo  5,  comma  2,  lettera  c-bis),  della legge 23
          agosto  1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
             -  Il  testo  del  comma  4  dell'art. 27 della legge 23
          luglio   2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
          l'internazionalizzazione  delle imprese, nonche' in materia
          di  energia),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  31  luglio  2009,  n.  176, e' il
          seguente:
             «4.   Per   incentivare   l'utilizzazione   dell'energia
          elettrica  prodotta  con  fonti  rinnovabili,  i comuni con
          popolazione  fino  a 20.000 residenti possono usufruire del
          servizio   di  scambio  sul  posto  dell'energia  elettrica
          prodotta,  secondo  quanto stabilito dall'articolo 2, comma
          150,  lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
          gli  impianti  di  cui  sono  proprietari  di  potenza  non
          superiore  a  200  kW,  a  copertura dei consumi di proprie
          utenze,  senza  tener conto dell'obbligo di coincidenza tra
          il  punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia
          scambiata  con  la rete e fermo restando il pagamento degli
          oneri di rete.».