Art. 357 Attivita' addestrative e tutela ambientale 1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, puo' stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attivita' finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attivita' addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalita' applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa. 2. Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.