Art. 357 
             Attivita' addestrative e tutela ambientale 
 
1. L'amministrazione della difesa,  nell'ambito  delle  aree  in  uso
esclusivo  delle  Forze  armate,  puo'  stipulare   convenzioni   con
amministrazioni  o  enti,  allo  scopo  di  regolamentare   attivita'
finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso
delle  aree  medesime  necessarie  per  il  perseguimento  dei   fini
istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di
metodologie alternative alle attivita' addestrative  reali  quale  la
simulazione operativa. Le  modalita'  applicative  dell'intervento  a
tutela e l'individuazione dei beni da  salvaguardare  sono  demandate
alla valutazione congiunta dei soggetti  stipulanti  la  convenzione,
sulla base delle direttive  emanate  dal  segretario  generale  della
difesa. 
2. Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni  semipermanenti
od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali  o
nelle aree sottoposte  a  tutela  ambientale,  l'utilizzazione  e  il
mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo  di  protocolli
d'intesa   tra   l'amministrazione   della   difesa,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  il  Corpo
forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.