Art. 358
Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale

1.  Ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  4,  lettera  a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque esclusi dal campo di
applicazione  di  detto  decreto  i  piani  e  i  programmi destinati
esclusivamente  a  scopi  di difesa nazionale caratterizzati da somma
urgenza o coperti dal segreto di Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152
del 2006, l'autorita' competente in sede statale valuta caso per caso
i  progetti  relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a
scopo  di  difesa  nazionale  ai  fini  della  valutazione di impatto
ambientale.  L'esclusione  di tali progetti dal campo di applicazione
del  decreto  legislativo n. 152 del 2006, se cio' possa pregiudicare
gli  scopi  della  difesa  nazionale,  e' determinata con decreto del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3.  Ai  sensi  dell'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163,  recante  il  codice  dei  contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e forniture, e con il procedimento ivi
previsto,  sono  esclusi  dalla  procedura  di valutazione di impatto
ambientale,  per le opere ivi previste, gli interventi destinati alla
difesa nazionale in vista di un pericolo imminente.
 
          Note all'art. 358:
             -  Il testo dei commi 4, lettera a) e 10 dell'art. 6 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale),  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile  2006,  n.  88,  e' il
          seguente:
             «4.  Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
          presente decreto:
              a)  i  piani  e  i programmi destinati esclusivamente a
          scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
          coperti dal segreto di Stato;
             (omissis).
             10.  L'autorita'  competente in sede statale valuta caso
          per  caso  i  progetti  relativi  ad  opere  ed  interventi
          destinati  esclusivamente  a  scopo di difesa nazionale. La
          esclusione  di  tali progetti dal campo di applicazione del
          decreto,  se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa
          nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
          Ministro  della difesa e del Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare.».
             -  Il  comma 3 dell'articolo 182 del decreto legislativo
          12  aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei contratti pubblici
          relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
          direttive   2004/17/CE   e   2004/18/CE),   pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio
          2006, n. 100, e' il seguente:
             «3.  Sono  esclusi  dalla  procedura  di  valutazione di
          impatto  ambientale  gli  interventi  destinati alla difesa
          nazionale  in  vista  di  un  pericolo  imminente ovvero in
          seguito  a  calamita'  per le quali sia stato dichiarato lo
          stato  di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
          febbraio  1992,  n. 225. I provvedimenti di esclusione sono
          emanati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela   del   territorio,   di  concerto  con  i  Ministri
          interessati,   nel   rispetto   delle   norme  vigenti  che
          garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e
          sulla eventuale deroga.».