Art. 359
         Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

1. Ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152,  i  sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le
infrastrutture  direttamente  destinati  alla  difesa militare e alla
sicurezza  nazionale,  individuati  con  decreto  del Ministero della
difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica
dei siti ove sono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati
dalla  parte  quarta  del  decreto  legislativo  n. 152 del 2006, con
procedure  speciali  da  definirsi  con  decreto  del  Ministro della
difesa,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  e  il Ministro della salute. I magazzini, i
depositi  e  i siti di stoccaggio nei quali sono custoditi i medesimi
materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta
previsti dal medesimo decreto interministeriale.
2.  Ai  sensi  dell'articolo  185, comma 1, lettera b), numero 3, del
decreto  n.  152  del  2006,  non rientrano nel campo di applicazione
della  parte  quarta  di  detto  decreto, in quanto regolati da altre
disposizioni  normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria,
i materiali esplosivi in disuso.
 
          Note all'art. 359:
             -  Il testo degli articoli 184, comma 5-bis e 185, comma
          1,  lettera  b), numero 3, del decreto legislativo 3 aprile
          2006,  n. 152 (Norme in materia ambientale) nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 14 aprile 2006, n.
          88, e' il seguente:
             «5-bis.  I  sistemi  d'arma,  i  mezzi, i materiali e le
          infrastrutture  direttamente destinati alla difesa militare
          ed  alla  sicurezza  nazionale  individuati con decreto del
          Ministro  della difesa, nonche' la gestione dei materiali e
          dei   rifiuti   e   la   bonifica   dei  siti  ove  vengono
          immagazzinati  i  citati materiali, sono disciplinati dalla
          parte quarta del presente decreto con procedure speciali da
          definirsi   con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare  ed  il  Ministro della salute, da
          adottarsi  entro  il  31  dicembre  2008.  I  magazzini,  i
          depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi
          i   medesimi   materiali   e  rifiuti  sono  soggetti  alle
          autorizzazioni  ed  ai  nulla  osta  previsti  dal medesimo
          decreto interministeriale.».
             «Art.  185  (Limiti  al campo di applicazione). - 1. Non
          rientrano  nel campo di applicazione della parte quarta del
          presente decreto:
              a ) (omissis).
              b  ) in quanto regolati da altre disposizioni normative
          che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
               1) (omissis).
               2) (omissis).
               3) i materiali esplosivi in disuso; ».