Art. 36 Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero 1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso. 2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.