Art. 360
        Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

1.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 3, del decreto legislativo 25
luglio  2005,  n.  151,  sono escluse dall'ambito di applicazione del
citato  decreto  le apparecchiature connesse alla tutela di interessi
essenziali  della  sicurezza  nazionale,  le  armi, le munizioni e il
materiale   bellico,   purche'   destinati  a  fini  specificatamente
militari.
 
          Nota all'art. 360:
             -   Il  testo  del  comma  3  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  25  luglio  2005,  n.  151  (Attuazione  della
          direttiva  2002/95/CE,  della  direttiva 2002/96/CE e della
          direttiva  2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di
          sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
          elettroniche,   nonche'   allo  smaltimento  dei  rifiuti),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 29 luglio 2005, n. 175, e' il seguente:
             «3.   Sono   escluse  dall'ambito  di  applicazione  del
          presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di
          interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le
          munizioni ed il materiale bellico, purche' destinati a fini
          specificatamente militari.».