Art. 361 Inquinamento atmosferico 1. Ai sensi dell'articolo 272, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il titolo I della parte V del citato decreto, relativo alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attivita', non si applica agli impianti destinati alla difesa nazionale.
Nota all'art. 361: - Il testo del comma 5 dell'art. 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, e' il seguente: «5. Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale ne' alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.».