Art. 361
                      Inquinamento atmosferico

1.  Ai  sensi  dell'articolo  272, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152, il titolo I della parte V del citato decreto,
relativo  alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera
di  impianti e attivita', non si applica agli impianti destinati alla
difesa nazionale.
 
          Nota all'art. 361:
             -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  272  del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale),  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile  2006,  n.  88,  e' il
          seguente:
             «5.  Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto
          dal  comma 1, non si applica agli impianti e alle attivita'
          elencati  nella  parte I dell'Allegato IV alla parte quinta
          del  presente  decreto.  Il  presente titolo non si applica
          inoltre  agli  impianti destinati alla difesa nazionale ne'
          alle  emissioni  provenienti  da  sfiati  e  ricambi d'aria
          esclusivamente  adibiti  alla  protezione  e alla sicurezza
          degli  ambienti  di  lavoro. Agli impianti di distribuzione
          dei  carburanti  si  applicano esclusivamente le pertinenti
          disposizioni degli articoli 276 e 277.».