Art. 363 
                   Combustibili per uso marittimo 
 
1. I limiti relativi al  tenore  di  zolfo  nei  combustibili  a  uso
marittimo, previsti  dall'articolo  295  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera
a) del citato articolo 295, ai combustibili utilizzati dalle navi  da
guerra, come definite dall'articolo 292, comma  2,  lettera  s),  del
citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio  militare  se
le rotte non  prevedono  l'accesso  a  porti  in  cui  sono  presenti
fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque,  se  il
relativo rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o le  capacita'
operative; in tale secondo caso il comandante  informa  il  Ministero
della difesa dei motivi della scelta. 
 
          Note all'art. 363:
             -  Il  testo  degli articoli 292, comma 2, lettera s), e
          295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
          materia  ambientale),  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  del 14 aprile 2006, n. 88, e' il
          seguente:
             «Art.   292   (Definizioni).   -  2.  In  aggiunta  alle
          definizioni   del   comma   1,  si  applicano  le  seguenti
          definizioni:
              s)  nave  da  guerra:  nave  che  appartiene alle forze
          armate  di  uno Stato e porta i segni distintivi delle navi
          militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle
          leggi  relative  ai  militari  ed  il cui comandante sia un
          ufficiale  di marina debitamente incaricato e sia inscritto
          nell'apposito  ruolo  degli  ufficiali  o  in  un documento
          equivalente; ».
             «Art.  295  (Combustibili  per  uso  marittimo). - 1. E'
          vietato,   nelle   acque   territoriali  e  nelle  zone  di
          protezione  ecologica,  l'utilizzo  di gasoli marini con un
          tenore  di  zolfo  superiore  allo 0,20% in massa e, dal 1°
          gennaio  2008  al 31 dicembre 2009, superiore allo 0,10% in
          massa.
             2.   A   decorrere   dal  1°  gennaio  2010  e'  vietata
          l'immissione  sul  mercato  di  gasoli marini con tenore di
          zolfo superiore allo 0,1% in massa.
             3.  E'  vietata  l'immissione  sul mercato di oli diesel
          marini con tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.
             4.  Fermo  restando  quanto  previsto dal comma 1, nelle
          acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle
          zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree
          di   controllo  delle  emissioni  di  SO<pedice>X</pedice>,
          ovunque  ubicate,  e' vietato, a bordo di una nave battente
          bandiera  italiana,  l'utilizzo  di  combustibili  per  uso
          marittimo  con  un  tenore  di  zolfo superiore all'1,5% in
          massa.  La violazione del divieto e' fatta valere anche nei
          confronti  delle  navi  non  battenti bandiera italiana che
          hanno  attraversato una di tali aree inclusa nel territorio
          italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto
          italiano.
             5.  Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del
          Mar  Baltico  e,  a decorrere dall'11 agosto 2007, all'area
          del Mare del Nord, nonche', entro dodici mesi dalla data di
          entrata   in   vigore  della  relativa  designazione,  alle
          ulteriori aree designate.
             6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le
          quali  effettuano  un  servizio  di  linea proveniente da o
          diretto  ad  un  porto  di un Paese dell'Unione europea, e'
          vietato,  nelle  acque  territoriali, nelle zone economiche
          esclusive   e   nelle   zone   di   protezione   ecologica,
          appartenenti all'Italia, l'utilizzo di combustibili per uso
          marittimo  con  un  tenore  di  zolfo superiore all'1,5% in
          massa.  La violazione del divieto e' fatta valere anche nei
          confronti  delle  navi non battenti bandiera italiana e che
          si trovano in un porto italiano.
             7.  A  decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato, su navi
          adibite    alla    navigazione   interna,   l'utilizzo   di
          combustibili  per uso marittimo, diversi dal gasolio marino
          e  dall'olio  diesel  marino, con tenore di zolfo superiore
          allo 0,1% massa.
             8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato l'utilizzo
          di  combustibili  per  uso  marittimo  con  tenore di zolfo
          superiore  allo  0,1%  in  massa  su  navi all'ormeggio. Il
          divieto  si  applica  anche ai periodi di carico, scarico e
          stazionamento.  La sostituzione dei combustibili utilizzati
          con   combustibili  conformi  a  tale  limite  deve  essere
          completata   il   prima   possibile   dopo  l'ormeggio.  La
          sostituzione  dei  combustibili  conformi a tale limite con
          altri  combustibili  deve  avvenire il piu' tardi possibile
          prima   della   partenza.   I  tempi  delle  operazioni  di
          sostituzione  del  combustibile sono iscritti nei documenti
          di cui al comma 10.
             9. I commi 7 e 8 non si applicano:
              a  ) alle navi adibite alla navigazione interna, quando
          utilizzate  in  mare,  per le quali sia stato rilasciato un
          certificato  di conformita' alla Convenzione internazionale
          per la salvaguardia della vita umana in mare;
              b  )  alle  navi  di cui si prevede, secondo orari resi
          noti  al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due
          ore;
              c  ) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate
          ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato
          sulla costa.
             10.  Tutte  le  operazioni  di  cambio  dei combustibili
          utilizzati  sulle  navi devono essere indicate nel giornale
          generale  e  di  contabilita'  e nel giornale di macchina o
          nell'inventario  di  cui  agli  articoli 174, 175 e 176 del
          codice  della  navigazione  o  in  un apposito documento di
          bordo.
             11.   Chi   mette   combustibili  per  uso  marittimo  a
          disposizione  dell'armatore  o  di un suo delegato, per una
          nave  di  stazza  non  inferiore  a  400  tonnellate lorde,
          fornisce   un   bollettino   di   consegna   indicante   il
          quantitativo  ed  il  relativo  tenore  di zolfo, del quale
          conserva  una  copia  per i tre anni successivi, nonche' un
          campione  sigillato  di  tale  combustibile, firmato da chi
          riceve  la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il
          bollettino  a  bordo  per  lo  stesso periodo e conserva il
          campione   a   bordo   fino  al  completo  esaurimento  del
          combustibile  a  cui  si  riferisce e, comunque, per almeno
          dodici mesi successivi alla consegna.
             12.  E'  tenuto,  presso ciascuna autorita' marittima e,
          ove  istituita,  presso  ciascuna  autorita'  portuale,  un
          apposito  registro  che  riporta  l'elenco dei fornitori di
          combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con
          l'indicazione  dei  combustibili  forniti  e  del  relativo
          contenuto  massimo  di zolfo. Tali dati sono comunicati dai
          fornitori  alle  autorita' marittime e portuali entro il 31
          dicembre  2007.  Le  variazioni  dei  dati  comunicati sono
          comunicate   in   via  preventiva.  La  presenza  di  nuovi
          fornitori e' comunicata in via preventiva.
             13.  I  limiti  relativi al tenore di zolfo previsti dai
          commi precedenti non si applicano:
              a  )  ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e
          da  altre  navi  in  servizio  militare  se  le  rotte  non
          prevedono  l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori
          di  combustibili  conformi a tali limiti o, comunque, se il
          relativo  rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o le
          capacita'  operative;  in  tale  secondo caso il comandante
          informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
              b ) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave
          risulta   specificamente   necessario   per   garantire  la
          sicurezza  della  stessa o di altra nave e per salvare vite
          in mare;
              c ) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave
          e' imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative
          attrezzature,  purche' si dimostri che, dopo il verificarsi
          del  danno,  sono state assunte tutte le misure ragionevoli
          per   evitare   o  ridurre  al  minimo  l'incremento  delle
          emissioni  e  che  sono  state adottate quanto prima misure
          dirette  ad  eliminare il danno. Tale deroga non si applica
          se  il  danno  e'  dovuto  a  dolo o colpa del comandante o
          dell'armatore;
              d  )  ai  combustibili  utilizzati  a bordo di navi che
          utilizzano   tecnologie   di   riduzione   delle  emissioni
          autorizzate ai sensi del comma 14 o del comma 19;
              e ) ai combustibili destinati alla trasformazione prima
          dell'utilizzo.
             14.  Con decreto direttoriale della competente Direzione
          generale  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  la competente
          Direzione   generale   del  Ministero  dei  trasporti  sono
          autorizzati,  su  navi  battenti  bandiera italiana o nelle
          acque  sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi a
          tecnologie  di  riduzione  delle  emissioni,  nel corso dei
          quali e' ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai
          limiti previsti dai commi da 2 a 8. Tale autorizzazione, la
          cui durata non puo' eccedere i diciotto mesi, e' rilasciata
          entro  tre mesi dalla presentazione della domanda, la quale
          deve  essere  accompagnata  da  una  relazione contenente i
          seguenti elementi:
              a  ) la descrizione della tecnologia e, in particolare,
          del principio di funzionamento, corredata da riferimenti di
          letteratura  scientifica o dai risultati di sperimentazioni
          preliminari,  nonche'  la  stima qualitativa e quantitativa
          delle  emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti per
          effetto della sperimentazione;
              b ) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni
          previste  di  ossido  di zolfo non superino quelle prodotte
          dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in
          assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
              c ) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni
          previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali
          ossidi  di azoto e polveri, non superino i livelli previsti
          dalla  vigente  normativa e, comunque, non superino in modo
          significativo quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili
          conformi  ai  commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di
          riduzione delle emissioni;
              d    )   uno   studio   dell'impatto   dell'esperimento
          sull'ambiente  marino,  con  particolare  riferimento  agli
          ecosistemi   delle   baie,   dei  porti  e  degli  estuari,
          finalizzato  a  dimostrarne  la  compatibilita';  lo studio
          include  un  piano  di  monitoraggio degli effetti prodotti
          dall'esperimento sull'ambiente marino;
              e    )    la   descrizione   delle   zone   interessate
          dall'esperimento,   le  caratteristiche  dei  combustibili,
          delle  navi  e  di  tutte  le  strutture  da utilizzare per
          l'esperimento,   gli  strumenti  a  prova  di  manomissione
          installati  sulle  navi  per  la  misura  in continuo delle
          emissioni  degli  ossidi  di  zolfo  e di tutti i parametri
          necessari  a  normalizzare  le  concentrazioni,  nonche'  i
          sistemi   atti   a  gestire  in  conformita'  alle  vigenti
          disposizioni  i rifiuti e gli scarichi prodotti per effetto
          della sperimentazione.
             15.  L'autorizzazione  di  cui al comma 14 e' rilasciata
          previa  verifica della completezza della relazione allegata
          alla  domanda  e  dell'idoneita' delle stime e dello studio
          ivi  contenuti.  L'autorizzazione prevede il periodo in cui
          l'esperimento  puo' essere effettuato e stabilisce i dati e
          le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare
          al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare e al Ministero dei trasporti e la periodicita' di
          tale  comunicazione. Stabilisce inoltre la periodicita' con
          la  quale  il  soggetto  autorizzato deve comunicare a tali
          Ministeri  gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base
          del piano di cui al comma 14, lettera d).
             16. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 e'
          immediatamente  revocata se, anche sulla base dei controlli
          effettuati dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9:
              a)  gli strumenti di misura e i sistemi di gestione dei
          rifiuti  e  degli  scarichi  di  cui  al  comma 14 non sono
          utilizzati nel corso dell'esperimento;
              b) la tecnologia, alla luce dei risultati delle misure,
          non  ottiene  i  risultati  previsti  dalle stime contenute
          nella relazione;
              c)  il soggetto autorizzato non trasmette nei termini i
          dati,  le  informazioni  o gli esiti previsti dal comma 15,
          conformi ai criteri ivi stabiliti.
             17.  Nel  caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14
          siano  effettuati  da  navi  battenti  bandiera italiana in
          acque   sotto  giurisdizione  di  altri  Stati  dell'Unione
          europea   o  da  navi  battenti  bandiera  di  altri  Stati
          dell'Unione  europea in acque sotto giurisdizione italiana,
          gli  Stati  interessati  individuano opportune modalita' di
          cooperazione nel procedimento autorizzativo.
             18.   Almeno  sei  mesi  prima  dell'inizio  di  ciascun
          esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare  ne informa la
          Commissione  europea  e  l'eventuale  Stato  estero  avente
          giurisdizione   sulle   acque   in   cui  l'esperimento  e'
          effettuato.  I  risultati  di ciascun esperimento di cui al
          comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio e del mare alla Commissione europea
          entro  sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono messi
          a  disposizione  del  pubblico  secondo quanto previsto dal
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
             19. In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi
          ai  limiti  previsti dai commi da 2 a 8, e' ammesso, previa
          autorizzazione,  l'utilizzo  delle  tecnologie di riduzione
          delle   emissioni  approvate  dal  Comitato  istituito  dal
          regolamento  (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,   del   5  novembre  2002.  L'autorizzazione  e'
          rilasciata   con   decreto  direttoriale  della  competente
          Direzione  generale  del  Ministero  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto con la
          competente  Direzione  generale del Ministero dei trasporti
          entro  tre  mesi  dalla  ricezione  della relativa domanda,
          corredata dal documento di approvazione, purche':
              a)  le  navi siano dotate di strumenti per la misura in
          continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i
          parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;
              b)   le   emissioni   di   ossidi  di  zolfo  risultino
          costantemente   inferiori   o   uguali  a  quelle  prodotte
          dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in
          assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
              c)  nelle  baie,  nei  porti  e  negli  estuari,  siano
          rispettati  i  pertinenti  criteri di utilizzo previsti con
          appositi  decreti  della  competente Direzione generale del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  con i quali si recepiscono le indicazioni a tal fine
          adottate dalla Commissione europea;
              d)  l'impatto  dei  rifiuti e degli scarichi delle navi
          sugli  ecosistemi  nelle  baie,  nei porti e negli estuari,
          secondo  uno  studio  effettuato  da  parte  di chi intende
          utilizzare  la tecnologia di riduzione delle emissioni, non
          risulti  superiore rispetto a quello prodotto dall'utilizzo
          di  combustibili  conformi  ai commi da 2 a 8 in assenza di
          tale tecnologia.
             20. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 19 e'
          immediatamente  revocata se, anche sulla base dei controlli
          effettuati dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9,
          non  risultano  rispettati i requisiti previsti per effetto
          dell'autorizzazione.».