Art. 364
                        Inquinamento acustico

1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, legge 26 ottobre
1995,  n.  447,  la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente   interessate   da   installazioni  militari  e  nelle
attivita' delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi
dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322.
 
          Nota all'art. 364:
             -  Il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
          447  (Legge  quadro sull'inquinamento acustico), pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 30
          ottobre 1995, n. 254, e' il seguente:
             «Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). - 1. Entro un anno
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei ministri, su proposta del
          Ministro  dell'ambiente  di concerto, secondo le materie di
          rispettiva   competenza,  con  i  Ministri  della  sanita',
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  dei
          trasporti  e della navigazione, dei lavori pubblici e della
          difesa,  sono  emanati  regolamenti di esecuzione, distinti
          per   sorgente   sonora   relativamente   alla   disciplina
          dell'inquinamento  acustico  avente  origine  dal  traffico
          veicolare,  ferroviario,  marittimo  ed  aereo, avvalendosi
          anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori
          dei   suddetti   servizi,   dagli  autodromi,  dalle  piste
          motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti,
          da  imbarcazioni  di  qualsiasi natura, nonche' dalle nuove
          localizzazioni aeroportuali.
             2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  devono essere
          armonizzati  con  le direttive dell'Unione europea recepite
          dallo Stato italiano.
             3.  La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
          esclusivamente  interessate  da  installazioni  militari  e
          nelle  attivita'  delle Forze armate sono definiti mediante
          specifici  accordi  dai  comitati  misti  paritetici di cui
          all'articolo  3  della  L.  24  dicembre  1976,  n.  898, e
          successive modificazioni.».