Art. 365 
  Inquinamento acustico derivante da aeroporti e velivoli militari 
 
1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio  2005,
n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al
traffico civile, limitatamente al traffico di  velivoli  civili,  nei
quali e' rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti  dalle
vigenti norme per le  zone  di  rispetto  individuate  in  attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera  m),  numero  3),  della  legge  26
ottobre 1995, n. 447. 
2. Il decreto  legislativo  n.  13  del  2005  non  si  applica  alle
emissioni acustiche dei voli militari e ai voli effettuati a cura del
Ministero della difesa per fini di preminente interesse pubblico,  di
sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso. 
 
          Note all'art. 365:
             -  Il  testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo 17
          gennaio  2005, n. 13 (Attuazione della direttiva 2002/30/CE
          relativa  all'introduzione di restrizioni operative ai fini
          del  contenimento  del  rumore negli aeroporti comunitari),
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2005,
          n. 39, e' il seguente:
             «Art.  2  (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il presente
          decreto   si   applica   agli   aeroporti,   come  definiti
          dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e agli aeroporti
          militari   aperti  al  traffico  civile,  limitatamente  al
          traffico  di  velivoli  civili,  nei  quali  e' rilevato un
          superamento  dei  limiti  acustici  stabiliti dalle vigenti
          norme  per  le  zone  di rispetto individuate in attuazione
          dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  m), numero 3), della
          legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.
             2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
          alle  emissioni  acustiche  dei  voli  di  Stato e dei voli
          effettuati  per  fini  di preminente interesse pubblico, di
          sicurezza   nazionale,   di   emergenza,  di  soccorso,  di
          protezione civile, di pubblica sicurezza e militari.».
             - Il testo del comma 1, lettera m), numero 3), dell'art.
          3  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447  (Legge quadro
          sull'inquinamento  acustico),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995, n.
          254, e' il seguente:
             «1. Sono di competenza dello Stato:
              a)-l) (omissis).
              m)   la   determinazione,   con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  di concerto con il Ministro dei trasporti e
          della  navigazione,  dei  criteri di misurazione del rumore
          emesso  dagli aeromobili e della relativa disciplina per il
          contenimento  dell'inquinamento  acustico,  con particolare
          riguardo:
             2) (omissis).
             3)  alla  individuazione  delle  zone di rispetto per le
          aree  e le attivita' aeroportuali e ai criteri per regolare
          l'attivita'  urbanistica  nelle  zone  di rispetto. Ai fini
          della  presente  disposizione per attivita' aeroportuali si
          intendono  sia  le  fasi  di  decollo o di atterraggio, sia
          quelle  di  manutenzione,  revisione  e  prove motori degli
          aeromobili; ».