Art. 365 Inquinamento acustico derivante da aeroporti e velivoli militari 1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli civili, nei quali e' rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. Il decreto legislativo n. 13 del 2005 non si applica alle emissioni acustiche dei voli militari e ai voli effettuati a cura del Ministero della difesa per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso.
Note all'art. 365: - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 (Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2005, n. 39, e' il seguente: «Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica agli aeroporti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli civili, nei quali e' rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle emissioni acustiche dei voli di Stato e dei voli effettuati per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso, di protezione civile, di pubblica sicurezza e militari.». - Il testo del comma 1, lettera m), numero 3), dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995, n. 254, e' il seguente: «1. Sono di competenza dello Stato: a)-l) (omissis). m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo: 2) (omissis). 3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attivita' aeroportuali e ai criteri per regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili; ».