Art. 366
                    Inquinamento elettromagnetico

1.  Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, legge 22 febbraio 2001, n.
36,  nei  riguardi  delle  Forze  armate le norme di detta legge sono
applicate  tenendo  conto  delle  particolari  esigenze  al  servizio
espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), della legge n. 36 del 2001.
2.  Restano  ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori  attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari
e  tecnici  istituiti  per  le  Forze armate; i predetti servizi sono
competenti  altresi'  per le aree riservate od operative e per quelle
che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al
comma 1.
3.  Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 36 del 2001, le
attivita'  di  competenza  delle  Regioni,  elencate nell'articolo 8,
comma   1,   di   detta   legge,   riguardanti  aree  interessate  da
installazioni  militari  sono definite mediante specifici accordi dai
comitati misti paritetici di cui all'articolo 322.
4.  Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 36 del 2001, i
controlli di competenza dei comuni all'interno degli impianti fissi o
mobili  destinati  alle attivita' istituzionali delle Forze armate e'
disciplinato  dalla  specifica  normativa  di settore. Resta fermo in
particolare, quanto previsto per le Forze armate dei dagli articoli 3
e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
          Note all'art. 366:
             -  Il  testo  degli  artt.  2,  commi 3 e 4, 4, comma 2,
          lettera  a) e 8, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2001,
          n.  36  (Legge  quadro sulla protezione dalle esposizioni a
          campi  elettrici, magnetici ed elettromagnetici) pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  7  marzo  2001,  n.  55,  e' il
          seguente:
             «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. (omissis).
             3.  Nei  riguardi  delle  Forze  armate e delle Forze di
          polizia  le  norme  della  presente  legge  sono  applicate
          tenendo   conto  delle  particolari  esigenze  al  servizio
          espletato,  individuate  con il decreto di cui all'articolo
          4, comma 2, lettera a).
             4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e
          salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti
          ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
          e  per  le  Forze  di  polizia;  i  predetti  servizi  sono
          competenti  altresi'  per  le aree riservate od operative e
          per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con
          il decreto di cui al comma 3.».
             «Art. 4 (Funzioni dello Stato). - 1. (omissis).
             2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
          obiettivi   di  qualita',  le  tecniche  di  misurazione  e
          rilevamento    dell'inquinamento   elettromagnetico   e   i
          parametri  per  la  previsione di fasce di rispetto per gli
          elettrodotti,  di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
          stabiliti,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge:
              a)  per  la popolazione, con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della sanita',
          sentiti  il  Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti
          Commissioni   parlamentari,   previa   intesa  in  sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  9 del decreto
          legislativo  28  agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
          “Conferenza unificata”; ».
             «Art.  8 (Competenze delle regioni, delle province e dei
          comuni) - 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto
          dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
          obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita'
          fissati  dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato
          e delle autorita' indipendenti:
              a)      l'esercizio     delle     funzioni     relative
          all'individuazione   dei   siti  di  trasmissione  e  degli
          impianti    per    telefonia    mobile,    degli   impianti
          radioelettrici  e  degli  impianti  per radiodiffusione, ai
          sensi  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto
          del  decreto  di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e
          dei  principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
          5;
              b)  la definizione dei tracciati degli elettrodotti con
          tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce
          di   rispetto   secondo   i   parametri  fissati  ai  sensi
          dell'articolo   4  e  dell'obbligo  di  segnalarle;  c)  le
          modalita'   per   il  rilascio  delle  autorizzazioni  alla
          installazione  degli  impianti di cui al presente articolo,
          in conformita' a criteri di semplificazione amministrativa,
          tenendo   conto   dei   campi   elettrici,   magnetici   ed
          elettromagnetici preesistenti;
              d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con
          il  catasto  nazionale  di  cui  all'articolo  4,  comma 1,
          lettera  c),  di  un catasto delle sorgenti fisse dei campi
          elettrici,   magnetici  ed  elettromagnetici,  al  fine  di
          rilevare   i   livelli  dei  campi  stessi  nel  territorio
          regionale,  con  riferimento alle condizioni di esposizione
          della popolazione;
              e)  l'individuazione degli strumenti e delle azioni per
          il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
              f)  il  concorso  all'approfondimento  delle conoscenze
          scientifiche  relative  agli  effetti  per  la  salute,  in
          particolare    quelli    a    lungo    termine,   derivanti
          dall'esposizione    a   campi   elettrici,   magnetici   ed
          elettromagnetici.
             2.-4. (omissis).
             5.  Le  attivita'  di  cui  al comma 1, riguardanti aree
          interessate  da  installazioni  militari  o appartenenti ad
          altri  organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine
          e  alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici
          accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3
          della   legge  24  dicembre  1976,  n.  898,  e  successive
          modificazioni.».
             -  Il testo degli artt. 3 e 13 del decreto legislativo 9
          aprile  2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
          3  agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
          della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),  pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          2008, n. 101, e' il seguente:
             «Art.  3  (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il presente
          decreto  legislativo  si  applica  a  tutti  i  settori  di
          attivita',  privati  e  pubblici, e a tutte le tipologie di
          rischio.
             2.  Nei  riguardi  delle  Forze armate e di Polizia, del
          Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della  difesa  civile,  dei  servizi  di protezione civile,
          nonche'    nell'ambito    delle    strutture   giudiziarie,
          penitenziarie,    di   quelle   destinate   per   finalita'
          istituzionali  alle  attivita'  degli organi con compiti in
          materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  e coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado,  degli  uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni   del   presente   decreto   legislativo  sono
          applicate   tenendo   conto   delle  effettive  particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative  ivi  comprese  quelle  per  la  tutela della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita'  condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
          Carabinieri,  nonche'  dalle  altre  Forze di polizia e dal
          Corpo  dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate  entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo con
          decreti  emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, dai Ministri competenti di
          concerto  con  i  Ministri del lavoro, della salute e delle
          politiche  sociali  e per le riforme e le innovazioni nella
          pubblica   amministrazione,   acquisito   il  parere  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          sentite  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
          rappresentative  sul piano nazionale nonche', relativamente
          agli  schemi  di  decreti  di interesse delle Forze armate,
          compresa  l'Arma  dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
          di    finanza,    gli   organismi   a   livello   nazionale
          rappresentativi  del  personale  militare;  analogamente si
          provvede  per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
          i  musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a particolari
          vincoli  di  tutela dei beni artistici storici e culturali.
          Con  decreti, da emanare entro trentasei mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   del   presente  decreto,  ai  sensi
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  su  proposta dei Ministri competenti, di concerto con
          il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
          sociali,  acquisito  il  parere della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
          disposizioni  necessarie  a consentire il coordinamento con
          la  disciplina  recata dal presente decreto della normativa
          relativa  alle  attivita' lavorative a bordo delle navi, di
          cui  al  decreto  legislativo  27  luglio  1999, n. 271, in
          ambito  portuale,  di  cui al decreto legislativo 27 luglio
          1999,  n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
          al   decreto   legislativo   17  agosto  1999,  n.  298,  e
          l'armonizzazione  delle  disposizioni  tecniche  di  cui ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in  tema  di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
             3.  Fino  alla  scadenza  del termine di cui al comma 2,
          sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          nonche'  le  disposizioni  di cui al decreto legislativo 27
          luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
          disposizioni  tecniche  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  27  aprile  1955,  n.  547,  e  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  7  gennaio  1956,  n.  164,
          richiamate  dalla  legge  26  aprile  1974,  n.  191, e dai
          relativi  decreti  di  attuazione; decorso inutilmente tale
          termine,  trovano  applicazione  le  disposizioni di cui al
          presente decreto.
             3-bis.  Nei  riguardi  delle  cooperative sociali di cui
          alla  legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni
          di  volontariato  della  protezione  civile, ivi compresi i
          volontari  della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
          soccorso  alpino  e  speleologico, e i volontari dei vigili
          del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
          sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
          svolgimento  delle  rispettive attivita', individuate entro
          il  31  dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro,
          della  salute e delle politiche sociali, di concerto con il
          Dipartimento   della   protezione  civile  e  il  Ministero
          dell'interno,  sentita la Commissione consultiva permanente
          per la salute e sicurezza sul lavoro.
             4.  Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
          lavoratori  e  lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche'
          ai  soggetti  ad  essi  equiparati,  fermo  restando quanto
          previsto dai commi successivi del presente articolo.
             5.  Nell'ipotesi  di prestatori di lavoro nell'ambito di
          un  contratto  di  somministrazione  di  lavoro di cui agli
          articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003,  n.  276,  e successive modificazioni, fermo restando
          quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23
          del  citato  decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli
          obblighi  di  prevenzione  e  protezione di cui al presente
          decreto sono a carico dell'utilizzatore.
             6.  Nell'ipotesi  di  distacco  del  lavoratore  di  cui
          all'articolo  30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.  276,  e successive modificazioni, tutti gli obblighi di
          prevenzione  e  protezione sono a carico del distaccatario,
          fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
          e  formare  il  lavoratore  sui  rischi tipici generalmente
          connessi  allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
          viene   distaccato.   Per   il  personale  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con
          rapporto    di    dipendenza    funzionale   presso   altre
          amministrazioni  pubbliche,  organi  o autorita' nazionali,
          gli  obblighi  di cui al presente decreto sono a carico del
          datore  di  lavoro designato dall'amministrazione, organo o
          autorita' ospitante.
             7.  Nei  confronti dei lavoratori a progetto di cui agli
          articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003,   n.   276,   e   successive   modificazioni,  e  dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          409,  primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
          disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
          prestazione  lavorativa  si svolga nei luoghi di lavoro del
          committente.
             8.   Nei   confronti   dei   lavoratori  che  effettuano
          prestazioni   occasionali  di  tipo  accessorio,  ai  sensi
          dell'articolo  70  e  seguenti  del  decreto legislativo 10
          settembre  2003,  n.  276,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  il  presente  decreto legislativo e tutte le
          altre  norme  speciali  vigenti  in  materia di sicurezza e
          tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli
          lavori   domestici   a  carattere  straordinario,  compresi
          l'insegnamento   privato   supplementare   e   l'assistenza
          domiciliare  ai  bambini,  agli anziani, agli ammalati e ai
          disabili.
             9.   Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  18
          dicembre  1973,  n.  877,  ai  lavoratori a domicilio ed ai
          lavoratori  che  rientrano  nel  campo  di applicazione del
          contratto  collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
          applicazione  gli  obblighi di informazione e formazione di
          cui  agli  articoli  36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
          forniti  i  necessari dispositivi di protezione individuali
          in    relazione    alle   effettive   mansioni   assegnate.
          Nell'ipotesi   in   cui   il   datore  di  lavoro  fornisca
          attrezzature  proprie,  o  per  il  tramite  di terzi, tali
          attrezzature  devono  essere  conformi alle disposizioni di
          cui al titolo III.
             10.  A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
          prestazione  continuativa  di  lavoro  a distanza, mediante
          collegamento  informatico  e telematico, compresi quelli di
          cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 marzo
          1999,  n.  70,  e  di  cui  all'accordo-quadro  europeo sul
          telelavoro  concluso  il  16  luglio  2002, si applicano le
          disposizioni   di  cui  al  titolo  VII,  indipendentemente
          dall'ambito   in  cui  si  svolge  la  prestazione  stessa.
          Nell'ipotesi   in   cui   il   datore  di  lavoro  fornisca
          attrezzature  proprie,  o  per  il  tramite  di terzi, tali
          attrezzature  devono  essere  conformi alle disposizioni di
          cui  al  titolo III. I lavoratori a distanza sono informati
          dal  datore  di  lavoro  circa  le  politiche  aziendali in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
          ordine   alle   esigenze   relative  ai  videoterminali  ed
          applicano   correttamente   le   direttive   aziendali   di
          sicurezza.  Al  fine  di  verificare la corretta attuazione
          della  normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e
          sicurezza  da parte del lavoratore a distanza, il datore di
          lavoro,  le  rappresentanze  dei  lavoratori e le autorita'
          competenti  hanno  accesso  al luogo in cui viene svolto il
          lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
          collettivi,  dovendo  tale  accesso  essere  subordinato al
          preavviso   e   al   consenso  del  lavoratore  qualora  la
          prestazione   sia   svolta  presso  il  suo  domicilio.  Il
          lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
          lavoro  garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
          l'isolamento  del lavoratore a distanza rispetto agli altri
          lavoratori    interni    all'azienda,   permettendogli   di
          incontrarsi  con i colleghi e di accedere alle informazioni
          dell'azienda,   nel   rispetto  di  regolamenti  o  accordi
          aziendali.
             11.   Nei  confronti  dei  lavoratori  autonomi  di  cui
          all'articolo   2222  del  codice  civile  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
             12.  Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
          di   cui   all'articolo  230-bis  del  codice  civile,  dei
          coltivatori  diretti  del  fondo,  degli  artigiani  e  dei
          piccoli  commercianti  e  dei  soci delle societa' semplici
          operanti  nel settore agricolo si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 21.
             12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11
          agosto  1991,  n.  266,  e  dei  volontari  che  effettuano
          servizio  civile  si  applicano le disposizioni relative ai
          lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra
          il  volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di
          servizio  civile possono essere individuate le modalita' di
          attuazione  della  tutela di cui al precedente periodo. Ove
          il  volontario  svolga  la  propria prestazione nell'ambito
          dell'organizzazione  di  un  datore  di  lavoro,  questi e'
          tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui
          rischi   specifici  esistenti  negli  ambienti  in  cui  e'
          chiamato  ad  operare  e  sulle  misure di prevenzione e di
          emergenza  adottate  in  relazione  alla propria attivita'.
          Egli  e'  altresi'  tenuto  ad  adottare le misure utili ad
          eliminare  o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo
          i  rischi da interferenze tra la prestazione del volontario
          e   altre  attivita'  che  si  svolgano  nell'ambito  della
          medesima organizzazione.
             13.  In considerazione della specificita' dell'attivita'
          esercitata  dalle  imprese  medie  e  piccole  operanti nel
          settore  agricolo,  il  Ministro del lavoro, della salute e
          delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
          politiche  agricole  alimentari  e forestali, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
          alla  normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi
          di  lavoro,  e  limitatamente  alle  imprese  che impiegano
          lavoratori  stagionali  ciascuno  dei  quali  non superi le
          cinquanta  giornate  lavorative e per un numero complessivo
          di  lavoratori  compatibile  con  gli ordinamenti colturali
          aziendali,    provvede    ad   emanare   disposizioni   per
          semplificare  gli  adempimenti  relativi  all'informazione,
          formazione  e  sorveglianza sanitaria previsti dal presente
          decreto,  sentite  le  organizzazioni sindacali e datoriali
          comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
          nazionale.  I contratti collettivi stipulati dalle predette
          organizzazioni    definiscono   specifiche   modalita'   di
          attuazione    delle   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo  concernenti  il  rappresentante dei lavoratori
          per   la   sicurezza   nel   caso   le  imprese  utilizzino
          esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
          al precedente periodo.».
             «Art.    13    (Vigilanza).    -    1.    La   vigilanza
          sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
          sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e' svolta dalla azienda
          sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
          specifica  competenza,  dal  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
          attuazione  del trasferimento di competenze da adottarsi ai
          sensi  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e
          successive  modificazioni,  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico,   e  per  le  industrie  estrattive  di  seconda
          categoria  e  le  acque  minerali e termali dalle regioni e
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
          del    presente   articolo,   nell'ambito   delle   proprie
          competenze,   secondo   quanto   previsto   dai  rispettivi
          ordinamenti.
             1-bis.  Nei  luoghi  di lavoro delle Forze armate, delle
          Forze  di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
          applicazione  della  legislazione  in  materia  di salute e
          sicurezza  sul  lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
          sanitari   e   tecnici   istituiti   presso   le   predette
          amministrazioni.
             2.  Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
          attribuite   dalla   legislazione   vigente   al  personale
          ispettivo  del  Ministero  del lavoro, della salute e delle
          politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
          e  sicurezza  dei  lavoratori di cui all' articolo 35 della
          legge  26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita
          l'attivita'    di    vigilanza    sull'applicazione   della
          legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
          lavoro   nelle   seguenti   attivita',   nel   quadro   del
          coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:
              a)  attivita'  nel settore delle costruzioni edili o di
          genio  civile  e piu' in particolare lavori di costruzione,
          manutenzione,  riparazione,  demolizione,  conservazione  e
          risanamento  di  opere  fisse,  permanenti o temporanee, in
          muratura  e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
          idrauliche,  scavi,  montaggio  e  smontaggio  di  elementi
          prefabbricati;  lavori  in  sotterraneo  e  gallerie, anche
          comportanti l'impiego di esplosivi;
              b)  lavori  mediante cassoni in aria compressa e lavori
          subacquei;
              c)  ulteriori  attivita'  lavorative comportanti rischi
          particolarmente   elevati,   individuate  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro   del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5
          e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
          del  Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche
          sociali  svolge  attivita'  di  vigilanza sull'applicazione
          della  legislazione  in  materia  di salute e sicurezza nei
          luoghi  di lavoro, informandone preventivamente il servizio
          di  prevenzione  e  sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
          competente per territorio.
             3.  In  attesa del complessivo riordino delle competenze
          in  tema  di vigilanza sull'applicazione della legislazione
          in  materia  di  salute  e  sicurezza sui luoghi di lavoro,
          restano   ferme  le  competenze  in  materia  di  salute  e
          sicurezza   dei   lavoratori   attribuite   alle  autorita'
          marittime  a  bordo  delle navi ed in ambito portuale, agli
          uffici   di  sanita'  aerea  e  marittima,  alle  autorita'
          portuali  ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
          dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
          portuale  ed  aeroportuale  nonche'  ai  servizi sanitari e
          tecnici  istituiti  per  le  Forze armate e per le Forze di
          polizia  e  per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
          competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
          quelle  che  presentano  analoghe esigenze da individuarsi,
          anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
          decreto   del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro   del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali.  L'Amministrazione  della giustizia puo' avvalersi
          dei  servizi  istituiti  per  le Forze armate e di polizia,
          anche  mediante  convenzione  con  i  rispettivi Ministeri,
          nonche'   dei   servizi   istituiti  con  riferimento  alle
          strutture penitenziarie.
             4.   La   vigilanza  di  cui  al  presente  articolo  e'
          esercitata  nel  rispetto  del  coordinamento  di  cui agli
          articoli 5 e 7.
             5.   Il   personale   delle  pubbliche  amministrazioni,
          assegnato  agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
          non  puo'  prestare,  ad alcun titolo e in alcuna parte del
          territorio nazionale, attivita' di consulenza.
             6.  L'importo  delle  somme  che  l'ASL,  in qualita' di
          organo   di   vigilanza,   ammette   a   pagare   in   sede
          amministrativa  ai  sensi  dell'articolo 21, comma 2, primo
          periodo,  del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
          integra   l'apposito   capitolo  regionale  per  finanziare
          l'attivita'  di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
          dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
             7.  E'  fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
          303,  con  riferimento agli organi di vigilanza competenti,
          come individuati dal presente decreto.».