Art. 367
    Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici

1.  Ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  c), del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il decreto legislativo n. 115 del
2008 si applica alle Forze armate limitatamente al titolo II, capo IV
del  citato  decreto  legislativo  e  solamente  nella  misura in cui
l'applicazione del citato decreto non e' in contrasto con la natura e
l'obiettivo primario delle attivita' delle Forze armate e a eccezione
dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.
 
          Nota all'art. 367:
             -  Il  testo  del  comma  2, lettera c), dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n. 115 (Attuazione
          della  direttiva  2006/32/CE  relativa all'efficienza degli
          usi   finali   dell'energia   e   i  servizi  energetici  e
          abrogazione  della  direttiva 93/76/CEE.), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  3  luglio  2008,  n.  154,  e' il
          seguente:
             «2. Il presente decreto si applica:
              a)-b) (omissis).
              c)  alle  Forze  armate  ed  alla  Guardia  di finanza,
          limitatamente  al  capo  IV del Titolo II e solamente nella
          misura   in   cui   l'applicazione   del  presente  decreto
          legislativo non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo
          primario delle attivita' delle Forze armate e della Guardia
          di   finanza   e  ad  eccezione  dei  materiali  utilizzati
          esclusivamente a fini militari.».