Art. 369
                          Danno ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettere a) ed e), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte sesta del citato decreto:
a)  non  riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale
danno  cagionati  da  atti  di  conflitto  armato, atti di ostilita',
guerra civile, insurrezione;
b) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' e
aventi  come  scopo  esclusivo  la  difesa  nazionale  o la sicurezza
internazionale.
 
          Nota all'art. 369:
             -  Il testo del comma 1, lettere a) ed e), dell'art. 303
          del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152 (Norme in
          materia  ambientale),  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  del 14 aprile 2006, n. 88, e' il
          seguente:
             «1. La parte sesta del presente decreto:
              a)  non  riguarda  il  danno  ambientale  o la minaccia
          imminente di tale danno cagionati da:
               1)  atti  di  conflitto  armato,  sabotaggi,  atti  di
          ostilita', guerra civile, insurrezione;
               2)   fenomeni   naturali   di  carattere  eccezionale,
          inevitabili e incontrollabili;
             (omissis).
              e)  non  si applica alle attivita' svolte in condizioni
          di  necessita'  ed  aventi  come  scopo esclusivo la difesa
          nazionale,  la  sicurezza  internazionale  o  la protezione
          dalle calamita' naturali; ».