Art. 370 
                       Ambito di applicazione 
 
1. Le disposizioni del presente capo si applicano: 
a) quando e' ordinata l'applicazione, in  tutto  o  in  parte,  della
legge di guerra, se il provvedimento, che ordina detta  applicazione,
non dispone diversamente; 
b) in caso di mobilitazione generale o parziale, se il provvedimento,
che ordina la mobilitazione, non dispone diversamente; 
c) in  caso  di  grave  crisi  internazionale,  se  non  diversamente
disposto nel provvedimento che la dichiara. 
2. Alle requisizioni  di  aeromobili  si  applicano  le  disposizioni
dettate dal presente capo per la requisizione dei beni mobili. 
3.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si   applicano   alle
requisizioni: 
a) dei quadrupedi, dei veicoli e dei  natanti  per  le  Forze  armate
dello Stato, cui si applica il capo II del presente titolo; 
b) delle navi mercantili e dei galleggianti, cui si applica  il  capo
III del presente titolo; 
c) delle merci che si trovano nel territorio dello  Stato  in  attesa
del giudizio del Tribunale delle prede, o comunque in conseguenza  di
misure dipendenti dal diritto di preda o di controllo, cui si applica
la legge di guerra. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010,  n.
126 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.