Art. 371
               Categorie generali dei beni requisibili

1. Sono requisibili:
a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende;
b) le invenzioni;
c) i servizi individuali e collettivi.
2.  Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le
invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.