Art. 377
                     Dispensa dalla requisizione

1.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, possono
essere   stabilite   dispense   da   requisizione,   relativamente  a
determinati  beni  o  categorie  di beni, per imprescindibili bisogni
dell'industria,   dell'agricoltura,   del   commercio   o  per  altre
necessita'.