Art. 381 Miniere e cave 1. La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto e' destinato all'esercizio di esse, all'arricchimento e all'elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.