Art. 381
                           Miniere e cave

1.  La  requisizione  delle  miniere  e  delle cave si estende, salva
espressa  indicazione diversa, a quanto e' destinato all'esercizio di
esse,  all'arricchimento  e all'elaborazione delle sostanze minerali,
come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche,
ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.