Art. 382
                         Impianti elettrici

1.  La  requisizione  degli  impianti  per  produzione,  trasporto  e
distribuzione   di  energia  elettrica  si  estende,  salva  espressa
indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee
e,  in genere, a ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto
requisito.