Art. 383
                       Linee di comunicazione

1.  La  requisizione  delle  reti ferroviarie, tramviarie e simili, e
delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende,
salva  espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al
materiale  che siano destinati all'esercizio delle reti o delle linee
requisite.