Art. 385
         Poteri dell'autorita' nella requisizione di aziende

1.  Nei  casi  di  requisizione  di aziende e stabilimenti, miniere e
cave,   impianti   elettrici,   linee   di   comunicazione,  legnami,
l'autorita',  che  ha  emanato l'ordine di requisizione puo' assumere
direttamente  la  gestione  dell'azienda o dello stabilimento, ovvero
provvedervi  per  mezzo  della  persona  che  ne aveva l'esercizio al
momento della requisizione, o di altra persona, ente o ufficio.
2. Puo' anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, se necessario,
ad  aumentare  l'efficienza  dell'azienda o dello stabilimento o dare
all'azienda  o  allo  stabilimento una destinazione diversa da quella
che aveva al momento della requisizione.
3. La requisizione puo' essere estesa anche alle prestazioni di tutto
o di parte del personale addetto all'azienda o allo stabilimento.
4.  Fuori del caso previsto dal comma 3, tutti coloro che in qualita'
di  dirigenti,  impiegati  o lavoratori manuali, sono destinati dalle
aziende  o  dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l'obbligo
di prestare la loro opera.