Art. 387
                       Cose mobili requisibili

1. Sono requisibili:
a) le materie prime;
b) i materiali di qualsiasi natura;
c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame
e foraggi;
d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere;
e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.