Art. 389 Cose non consumabili 1. Le cose mobili, che con l'uso non sono distrutte ne' alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprieta'. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa localita' in cui furono requisite, o in altra localita' quando l'interessato vi consenta. 2. Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprieta': a) se l'amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa; b) se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine; c) se l'interessato non consente di ricevere la cosa in localita' diversa da quella in cui fu requisita.