Art. 389
                        Cose non consumabili

1.  Le  cose  mobili,  che  con l'uso non sono distrutte ne' alterate
nella  sostanza,  sono  requisibili  in  uso  o  in  proprieta'. Sono
requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine
massimo di sei mesi e nella stessa localita' in cui furono requisite,
o in altra localita' quando l'interessato vi consenta.
2.  Alla  scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in
requisizione in proprieta':
a)  se  l'amministrazione  ritiene  di  trattenere definitivamente la
cosa;
b)  se  l'amministrazione  reputa  di  non poter ancora effettuare la
restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine;
c)  se  l'interessato  non  consente di ricevere la cosa in localita'
diversa da quella in cui fu requisita.