Art. 390
     Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento

1.  Salve  le  disposizioni  concernenti l'espropriazione o l'uso dei
diritti  di  brevetto  per  invenzioni  nell'interesse  della  difesa
militare  del  Paese  o  per  altre  ragioni di pubblica utilita', le
invenzioni   possono   essere   requisite   in  proprieta',  a  tempo
determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo.
2.   Il   provvedimento  di  requisizione  e'  emanato  dal  Ministro
interessato.
3.   Quando   e'   presentata  istanza  di  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il
Ministero  interessato,  se  ritiene  che  l'invenzione e' utile alla
difesa  militare  o  comunque  allo  Stato, emana il provvedimento di
requisizione,  e  ne  trasmette  copia  al  Ministero  dello sviluppo
economico, il quale provvede alla notificazione.
4.  Nel  caso  di  requisizione  in  uso non esclusivo, il divieto di
alienare,  applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso
Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle
medesime,   puo'  essere  imposto  con  provvedimento  del  Ministero
interessato, per la durata da questo stabilita.
5. Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine
di  requisizione,  puo'  vietare  l'alienazione,  l'applicazione,  la
divulgazione  ovunque,  come  pure  il  deposito  presso Stati esteri
dell'invenzione  per  un  periodo  di  cinque  mesi  dalla data della
notificazione del divieto.
 
          Nota all'art. 390:
             -  Il  testo  dell'art.  198  del decreto legislativo 10
          febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a
          norma  dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, e' il seguente:
             «Art.  198  (Procedure  di  segretazione militare). - 1.
          Coloro   che  risiedono  nel  territorio  dello  Stato  non
          possono, senza autorizzazione del Ministero delle attivita'
          produttive,  depositare  esclusivamente  presso  uffici  di
          Stati  esteri  o  l'Ufficio  brevetti  europeo  o l'Ufficio
          internazionale     dell'organizzazione    mondiale    della
          proprieta'  intellettuale in qualita' di ufficio ricevente,
          le  loro domande di concessione di brevetto per invenzione,
          modello di utilita' o di topografia, ne' depositarle presso
          tali  uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla
          data  del  deposito in Italia, o da quella di presentazione
          dell'istanza   di  autorizzazione.  Il  Ministero  predetto
          provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta
          del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta
          giorni  senza  che  sia  intervenuto  un  provvedimento  di
          rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.
             2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, la
          violazione  delle  disposizioni  del  comma 1 e' punita con
          l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la
          violazione  e'  commessa  quando l'autorizzazione sia stata
          negata,  si applica l'arresto in misura non inferiore ad un
          anno.
             3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  mette  con
          immediatezza  a disposizione del servizio militare brevetti
          del  Ministero  della  difesa  le  domande  di brevetto per
          invenzioni  industriali,  per  modelli  di  utilita'  e per
          topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.
             4.  Qualora  la  sezione predetta ritenga che le domande
          riguardino  invenzioni  o  modelli  utili  alla  difesa del
          Paese,  anche  ufficiali o funzionari estranei alla sezione
          stessa  espressamente  delegati  dal  Ministro della difesa
          possono  prendere  visione,  nella sede dell'Ufficio, delle
          descrizioni e dei disegni allegati alle domande.
             5.  Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di
          documenti  relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia
          per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
             6.   Entro  novanta  giorni  successivi  alla  data  del
          deposito  delle  domande,  il  Ministero  della difesa puo'
          chiedere   all'Ufficio   italiano   brevetti  e  marchi  il
          differimento  della  concessione  del  titolo di proprieta'
          industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio da'
          comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo
          ad osservare l'obbligo del segreto.
             7.  Se,  entro  otto  mesi dalla data del deposito della
          domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio
          e  al  richiedente,  in  quanto  questi  abbia  indicato il
          proprio   domicilio   nello  Stato,  la  notizia  di  voler
          procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura
          ordinaria  per  la  concessione  del  titolo  di proprieta'
          industriale.  Nel  termine  predetto,  il  Ministero  della
          difesa  puo'  chiedere che sia ulteriormente differito, per
          un  tempo  non  superiore a tre anni dalla data di deposito
          della  domanda,  la  concessione  del  titolo di proprieta'
          industriale  ed  ogni  pubblicazione  relativa. In tal caso
          l'inventore   o   il   suo   avente  causa  ha  diritto  ad
          un'indennita'   per   la   determinazione  della  quale  si
          applicano le disposizioni in materia di espropriazione.
             8.  Per  i  modelli di utilita' l'ulteriore differimento
          previsto  nel  comma 7 puo' essere chiesto per un tempo non
          superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.
             9.   A  richiesta  di  Stati  esteri  che  accordino  il
          trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo'
          richiedere,  per  un  tempo  anche superiore a tre anni, il
          differimento  della  concessione  del  brevetto  e  di ogni
          pubblicazione   relativa   all'invenzione  per  domande  di
          brevetto  gia'  depositate  all'estero e ivi assoggettate a
          vincolo di segreto.
             10.  Le  indennita'  eventuali sono a carico dello Stato
          estero richiedente.
             11.  L'invenzione  deve  essere  tenuta  segreta dopo la
          comunicazione  della  richiesta di differimento e per tutta
          la  durata  del  differimento  stesso,  nonche'  durante lo
          svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto
          se questo porti l'obbligo del segreto.
             12.  L'invenzione  deve essere, altresi', tenuta segreta
          nel   caso  previsto  dal  comma  6,  dopo  che  sia  stata
          comunicata  all'interessato la determinazione di promuovere
          l'espropriazione con imposizione del segreto.
             13.  L'obbligo  del  segreto  cessa qualora il Ministero
          della difesa lo consenta.
             14. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'
          articolo 262 del codice penale.
             15.  Il  Ministero  della  difesa  puo'  chiedere che le
          domande  di  brevetto  per  le  invenzioni  industriali  di
          organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.
             16.  Qualora,  per  invenzione  interessante  la  difesa
          militare  del  Paese, il Ministero della difesa richieda o,
          nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la
          concessione  del brevetto, la procedura relativa si svolge,
          su  domanda  dello  stesso  Ministero, in forma segreta. In
          tale  caso  non  si  effettua alcuna pubblicazione e non si
          consentono le visioni nel presente codice.
             17.  In  caso  di  esposizioni da tenersi nel territorio
          dello   Stato,  il  Ministero  della  difesa  ha  facolta',
          mediante  propri  funzionari  od  ufficiali, di procedere a
          particolareggiato   esame   degli  oggetti  e  dei  trovati
          consegnati  per  l'esposizione  che possano ritenersi utili
          alla  difesa  militare del Paese ed ha facolta' altresi' di
          assumere  notizie  e  chiedere  chiarimenti sugli oggetti e
          trovati stessi.
             18.   Gli   enti  organizzatori  di  esposizioni  devono
          consegnare  ai  suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi
          completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni
          industriali non protette ai sensi del presente codice.
             19.  I  funzionari  e  gli  ufficiali di cui al comma 17
          possono  imporre  all'ente stesso il divieto di esposizione
          degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.
             20.  Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con
          avviso  di  ricevimento,  deve dare notizia alla presidenza
          dell'esposizione   e   agli   interessati  del  divieto  di
          esposizione,  diffidandoli  circa l'obbligo del segreto. La
          presidenza  dell'esposizione  deve  conservare  gli oggetti
          sottoposti  al  divieto  di  esposizione  con il vincolo di
          segreto sulla loro natura.
             21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto
          dopo  che  gli  oggetti  siano  stati  esposti, gli oggetti
          stessi  devono  essere  subito  ritirati  senza,  peraltro,
          imposizione del vincolo del segreto.
             22.  E'  fatta  salva,  in  ogni  caso,  la facolta' del
          Ministero  della difesa, per gli oggetti che si riferiscono
          ad  invenzioni  riconosciute utili alla difesa militare del
          Paese,   di   procedere   all'espropriazione   dei  diritti
          derivanti  dall'invenzione  ai  sensi  delle norme relative
          all'espropriazione contenute nel presente codice.
             23.   Qualora   non   sia   rispettato   il  divieto  di
          esposizione,  i  responsabili dell'abusiva esposizione sono
          puniti  con  la  sanzione  amministrativa  da  25,00 euro a
          13.000,00 euro.».