Art. 391 Invenzione depositata in Italia 1. Se l'invenzione e' stata depositata in Italia agli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non puo' alienarla, applicarla, divulgarla ne' depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti al Ministero della difesa per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.