Art. 391
                   Invenzione depositata in Italia

1.  Se  l'invenzione  e'  stata depositata in Italia agli effetti del
rilascio del brevetto, il richiedente non puo' alienarla, applicarla,
divulgarla ne' depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi
almeno  sessanta  giorni  dalla  data  del  deposito;  fermi i poteri
attribuiti  dalle  disposizioni vigenti al Ministero della difesa per
il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.