Art. 394
                     Obbligo di dare indicazioni

1. Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di
commercio,  e'  in  grado  di  indicare  le persone idonee a compiere
determinati  servizi, da' le indicazioni richiestegli dall'autorita',
secondo le modalita' e nel termine da essa stabiliti.