Art. 395
                            Precettazione

1. L'autorita' competente puo' far precedere l'ordine di requisizione
dalla  precettazione.  Questa  importa  l'obbligo  di  tenere il bene
precettato a disposizione dell'amministrazione.
2.  Se,  nel  termine  di  quindici  giorni dalla notificazione della
precettazione  non  si  procede  alla requisizione, la persona cui e'
stata intimata la precettazione riacquista la disponibilita' del bene
precettato.
3.  La  precettazione  non  attribuisce al precettato alcun diritto a
indennizzo.