Art. 398 Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione 1. L'ordine di requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto il bene requisito, se l'esecuzione del contratto non e' compatibile con l'esecuzione dell'ordine di requisizione. L'ordine di requisizione libera di diritto il proprietario da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. La risoluzione dei contratti non da' luogo a rimborso di spese ne' a risarcimento di danni a favore di chiunque. 2. Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute.