Art. 398
 Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione

1.  L'ordine  di  requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto
che  ha  per oggetto il bene requisito, se l'esecuzione del contratto
non  e'  compatibile  con  l'esecuzione  dell'ordine di requisizione.
L'ordine  di  requisizione  libera  di  diritto  il  proprietario  da
qualsiasi  obbligazione  nei  confronti  di terzi. La risoluzione dei
contratti  non  da'  luogo  a rimborso di spese ne' a risarcimento di
danni a favore di chiunque.
2.  Se  la  requisizione  cessa  prima  della  scadenza  convenuta  o
prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento
del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al
termine  convenuto  o prorogato del contratto, alle stesse condizioni
precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute.