Art. 401
                         Autorita' militari

1.   I  generali  di  corpo  d'armata,  di  divisione  e  di  brigata
dell'Esercito  italiano,  e  dei  corrispondenti  gradi  della Marina
militare,  dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nei
limiti  della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di
ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato.
2.  I  comandanti  indicati  nel  comma  1  provvedono  d'intesa  coi
prefetti.
3.  Alle  requisizioni  suindicate provvedono le commissioni previste
dall'articolo   403   o,  quando  non  siano  costituite,  i  comandi
dipendenti dai comandanti menzionati nel comma 1.
4.  In  caso di urgente necessita' qualsiasi comandante di corpo o di
reparto  di truppa o qualsiasi altro capo servizio puo', sotto la sua
personale  responsabilita',  ordinare requisizioni di beni occorrenti
ai  bisogni  giornalieri  del  corpo,  reparto  o servizio che da lui
dipende.  In  tal  caso  una  copia  dell'ordine  di  requisizione e'
immediatamente  trasmessa,  per via gerarchica, ai comandi competenti
ai sensi del comma 1.