Art. 403
                     Commissioni di requisizione

1.  Il  Ministro  della  difesa, previa intesa con gli altri Ministri
interessati,    puo'    istituire    commissioni   di   requisizione,
determinandone  la  sede,  il  numero  dei componenti e la rispettiva
competenza  per  materia  e  per  territorio. Possono essere nominate
commissioni  miste in caso di requisizioni che interessano piu' Forze
armate.
2.  I membri delle commissioni sono nominati dalle autorita' militari
che hanno il potere di ordinare requisizioni.
3.   Le  commissioni  sono  presiedute  da  ufficiali,  possibilmente
superiori,  e  sono  composte  con  ufficiali, nonche' rappresentanti
delle  categorie  professionali  designati  fra persone esperte dalle
Camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso
di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario
del  Corpo  forestale  dello  Stato; nel caso di requisizione di beni
indicati  negli  articoli  380,  381,  382, 383 fa parte un ingegnere
dell'Agenzia del territorio.
4.  I  membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i
Comandi competenti alle requisizioni.