Art. 404
                   Collaborazione con altri organi

1.  Ogni  autorita'  competente  a  emanare ordini di requisizione si
avvale,  salvi  i  casi  di  urgente necessita', della collaborazione
degli  organi  tecnici  ed  economici  che sono all'uopo indicati dal
Ministero  dello  sviluppo  economico e dal Ministero dell'economia e
delle finanze.