Art. 405
    Comunicazioni all'autorita' civile e accordi per l'esecuzione

1.  Gli  incaricati dell'esecuzione delle requisizioni, in ogni caso,
danno avviso al sindaco del comune in cui si trovano gli immobili, le
aziende  e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni
indicati   negli   articoli  373,  374,  375,  agli  uffici  pubblici
interessati.  Se  non  ostano  ragioni  di urgenza, prendono, ai fini
dell'esecuzione,  preventivi  accordi con il sindaco e con gli uffici
predetti.