Art. 409
                       Rilascio della ricevuta

1. L'autorita' che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli
interessati ricevuta scritta del bene requisito.
2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti
indicazioni:
a) autorita' che ha ordinato la requisizione;
b) descrizione sommaria del bene requisito;
c) data e firma.
3.  La  ricevuta  indica l'importo dell'indennita' dovuta per il bene
requisito.  Se  cio'  non  e'  possibile,  e' emanato successivamente
l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.