Art. 411
                          Processo verbale

1. In caso di requisizione in uso, si provvede, a cura dell'autorita'
procedente,  alla  redazione  di  un  processo  verbale,  in  duplice
originale, in cui si fa la descrizione sommaria detta cosa requisita.
2. Il processo verbale e' redatto in presenza del detentore o, in sua
assenza, in presenza del sindaco o di un suo delegato.
3.   Uno   degli   originali   del  processo  verbale  e'  consegnato
all'interessato  e,  se  questi rifiuta di riceverlo o e' assente, al
sindaco o a chi ne fa le veci.
4.  Quando  trattasi di immobili, aziende o stabilimenti, al processo
verbale  sono uniti, se possibile, gli atti estimativi, i disegni, le
fotografie  e  gli  altri  documenti  illustrativi  che  si ritengono
necessari per comprovare la consistenza dei beni requisiti.
5.  La  compilazione  del  processo  verbale  puo'  omettersi, quando
trattasi  di  requisizione  di immobili per la durata non superiore a
trenta  giorni  purche'  il  locale  non  debba essere sgombrato e il
detentore   non  debba  allontanarsene;  ovvero  quando  trattasi  di
requisizione di cose mobili di valore non eccedente il valore di euro
1.000,00.