Art. 412
                        Esecuzione d'ufficio

1.  In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorita'
puo' provvedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva
l'applicazione delle sanzioni penali.
2.  Ai  fini  di  tale  esecuzione, l'autorita' puo' accedere, sia di
giorno sia di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza,
forzare le porte esterne e interne.
3.  Negli atti di esecuzione d'ufficio e' necessario l'intervento del
sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso
designati.
4.  Dell'esecuzione d'ufficio e' redatto processo verbale, in duplice
originale, di cui uno e' rimesso al sindaco.