Art. 413 Disposizioni generali 1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unita' possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate. 2. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente sezione, se e' altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.