Art. 413
                        Disposizioni generali

1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unita'
possono,  in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere
ai bisogni delle Forze armate.
2.  Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente
sezione,  se  e'  altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto
non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si
osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.