Art. 414
                     Commissioni di requisizione

1.  Le  requisizioni sono ordinate dagli organi direttivi dei servizi
d'armata ed eseguite per mezzo di commissioni da essi costituite.
2.  Dette  commissioni,  per  la  redazione dei verbali di consegna e
riconsegna   d'immobili,  aziende  o  stabilimenti,  nonche'  per  la
determinazione  delle relative indennita' conseguenti alle effettuate
requisizioni,  sono  coadiuvate da personale tecnico dell'Agenzia del
territorio e del Genio militare.