Art. 419
                      Commissioni di controllo

1. Presso i Comandi di grande unita' e' costituita una commissione di
controllo per le requisizioni.
2. Essa provvede:
a) a confermare o a rivedere le indennita' stabilite provvisoriamente
dagli organi che hanno proceduto alla requisizione;
b)  a  regolarizzare,  su  domanda  dell'interessato, la requisizione
eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte;
c)    ad   accertare   le   eventuali   responsabilita'   di   agenti
dell'amministrazione    militare,    per    irregolarita'   da   essi
eventualmente  commesse  e  per  i  danni  relativi, e a procedere ai
conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.