Art. 419 Commissioni di controllo 1. Presso i Comandi di grande unita' e' costituita una commissione di controllo per le requisizioni. 2. Essa provvede: a) a confermare o a rivedere le indennita' stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione; b) a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte; c) ad accertare le eventuali responsabilita' di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarita' da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.