Art. 420
                             Indennita'

1.  Per ogni requisizione e' corrisposta una giusta indennita' che e'
liquidata  dall'autorita'  procedente,  secondo  i  criteri stabiliti
dagli articoli della presente sezione.
2.  Il  pagamento dell'indennita' e' effettuato senza indugio; quando
non  si possa determinare l'indennita' al momento della requisizione,
l'autorita'  procedente  puo'  disporre  il  pagamento di una somma a
titolo di acconto.